Certificazione energetica

Certificazione energetica degli edifici

Normative regionali in vigore

Il quadro normativo

La certificazione energetica degli edifici è stata introdotta dalla direttiva comunitaria 2002/91/Ce (anche nota come direttiva EPBD - Energy Performance of Buildings Directive), con criteri vincolanti per tutti gli Stati membri.

La direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 192/2005 e da una serie di decreti e regolamenti attuativi, modificati ed emendati più volte nel corso degli anni per tenere conto dei successivi aggiornamenti della norma europea apportati dalle direttive 2010/31/Ue e 2018/844/Ce.

In attuazione delle disposizioni europee, l’Emilia-Romagna con la legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004 si è dotata di un sistema regionale in materia di requisiti minimi e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, operativo dal 1° gennaio 2009.

La disciplina regionale è stata ridefinita a partire dal 2015 con due importanti provvedimenti:

  • la D.G.R. 967/2015 (aggiornata per ultimo con la D.G.R. 1261/2022) in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. La norma, tra le altre cose, definisce i valori prestazionali limite nel caso di interventi edilizi, introduce l’obbligo di costruire i nuovi edifici “a energia quasi zero” (Nearly Zero Energy Building - NZEB), stabilisce le quote minime di energia termica ed elettrica da soddisfare tramite il ricorso alle fonti rinnovabili e introduce l’obbligo di installare infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici; 
  • la D.G.R. 1275/2015 (aggiornata per ultimo con la D.G.R. 1385/2020) sulla disciplina degli Attestati di Prestazione Energetica e sul relativo sistema di controllo dei conformità, operativo dal 2016.

Attestato di prestazione energetica: obblighi e contenuti

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento che riporta, in maniera sintetica, le principali informazioni tecniche ed energetiche dell’unità immobiliare. In particolare, sono riportate le prestazioni energetiche dell’involucro, degli impianti e la classe energetica.

L’APE deve contenere obbligatoriamente anche i suggerimenti e le raccomandazioni sugli interventi più significativi ed economicamente convenienti, che potrebbero essere effettuati sull’immobile per migliorarne la prestazione energetica.

Le classi energetiche sono dieci (A4 / A3 / A2 / A1 / B / C / D / E / F / G) e individuano un range della prestazione energetica, partendo dalla classe migliore corrispondente alla lettera A4 (edificio più efficiente) fino alla classe con la peggiore prestazione energetica (edificio meno efficiente) individuata con la lettera G.

La classe è determinata in base all’indice di prestazione energetica “EP”, espresso in chilowattora per metro quadro anno (kWh/m2/anno), dell’edificio reale e di un edificio “virtuale” di riferimento, identico per geometria, orientamento e ubicazione, ma con caratteristiche prestazionali dell’involucro e degli impianti predefiniti individuati dalla normativa.

La prestazione energetica è calcolata per tutti i servizi energetici eventualmente presenti, che possono essere: climatizzazione invernale ed estiva, produzione di acqua calda sanitaria e ventilazione meccanica, a cui si aggiungono - per le destinazioni non residenziali - illuminazione artificiale e sistemi di trasporto di persone o cose (es. ascensori).

In base alle disposizioni vigenti, in Emilia-Romagna è obbligatorio predisporre e registrare l’APE nel caso di:

  • edifici di nuova costruzione, inclusi i casi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante. In questi casi l’APE deve essere consegnato in sede di richiesta della domanda di agibilità;
  • unità immobiliari o edifici esistenti in caso di vendita, trasferimento a titolo gratuito o di nuova locazione, qualora l'edificio non ne sia già dotato;
  • edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 m2, qualora l'edificio non ne sia già dotato.

Nel caso di immobili privi di impianto termico è comunque obbligatorio redigere l’APE considerando un impianto virtuale per la climatizzazione invernale.

Per la registrazione dell’APE è previsto il versamento di un contributo economico da parte dei soggetti certificatori in accordo al comma 7 dell’art. 25-ter della L.R. n. 26/2004 e ss.mm.ii.

L’APE ha una validità di 10 anni, a partire dalla data di emissione e registrazione presso il SACE (Sistema Accreditamento Certificazione Energetica) e deve essere rilasciato, mediante firma digitale, da un soggetto certificatore iscritto nell'elenco regionale.

Ogni APE registrato nel SACE è munito di un codice univoco identificativo.

 L’APE può essere annullato prima della naturale scadenza (10 anni) in conseguenza di una rilevazione di non conformità con relativo Verbale di Accertamento nell’ambito delle campagne di controllo, oppure nel caso di errato inserimento dei dati catastali dell’immobile.

La sezione "Ricerca Attestati di Prestazione Energetica annullati", sul portale SACE, consente ai cittadini in possesso di un APE dotato di codice univoco identificativo, di verificarne la validità.

A partire dal 1° gennaio 2016 l’Organismo Regionale di Accreditamento realizza campagne annuali di controllo di qualità sui contenuti degli Attestati di Prestazione Energetica, mediante un accertamento documentale e un’ispezione in sito, svolti da Agenti Accertatori accreditati dalla Regione Emilia-Romagna. La finalità dei controlli è quella di migliorare la qualità sui contenuti degli APE e, nel caso l’Agente Accertatore dovesse individuare situazioni non conformi, è prevista l’applicazione delle relative sanzioni amministrative in accordo alla legislazione vigente.

Accreditamento dei soggetti certificatori

L’Attestato di Prestazione Energetica deve essere predisposto e rilasciato da un soggetto certificatore accreditato dalla Regione e iscritto nell'elenco regionale dei soggetti certificatori.

La domanda di accreditamento deve essere inviata all’Organismo Regionale di Accreditamento dagli operatori in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 75.

Per alcune categorie di soggetti la normativa vigente richiede la frequenza obbligatoria a un corso di formazione.

I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, organismi ed enti di ricerca, consigli, ordini e collegi professionali autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico ((oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica).

A livello regionale gli stessi corsi sono accreditati direttamente dalla Regione Emilia-Romagna sulla base delle disposizioni di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1754 del 28 ottobre 2008, aggiornata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 453 del 7 aprile 2014.

L'attestato di frequenza con superamento di esame finale è rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami, e inviato per conoscenza all’Organismo Regionale di Accreditamento. 

 La procedura di accreditamento prevede lo svolgimento delle seguenti fasi:

  • invio della domanda di accreditamento da parte del soggetto interessato, esclusivamente in via telematica mediante la compilazione del relativo form e invio dei diversi documenti richiesti;
  • verifica dell'ammissibilità da parte dell'Organismo di Regionale di Accreditamento, in base ai requisiti previsti dalla normativa vigente ed alla relativa documentazione inviata;
  • registrazione dei soggetti accreditati in un elenco ufficiale, il cui accesso è reso disponibile a tutti i cittadini.

L’accreditamento ha durata triennale ed è rinnovabile con procedura semplificata, dietro invio della relativa richiesta da parte del soggetto certificatore.

L’elenco dei certificatori accreditati viene periodicamente aggiornato e consente di ricercare il certificatore energetico più vicino, su base provinciale.

Organismo regionale di accreditamento

La legge regionale 26/2004 all'art. 25-ter comma 2 istituisce l'Organismo Regionale di Accreditamento al quale spettano le funzioni per assicurare il funzionamento del sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici, inclusa l'attività di verifica.

Con la delibera di Giunta regionale n. 429 del 16 aprile 2012, la Regione affida le funzioni dell'Organismo Regionale di Accreditamento alla Società "in house" Nuova Quasco soc.cons.a r.l. poi incorporata nella società in house Ervet Spa.

In applicazione della L.R. n. 1 del 16 marzo 2018, che ha avviato il percorso di riordino delle società regionali in house, Aster ed Ervet si sono fuse per dare vita a Art-ER, società partecipata dalla Regione che si occupa di sviluppo economico del territorio, ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico.

Dal 1° maggio 2019, quindi, tutte le attività di Ervet Spa sono state prese in carico dalla nuova società Art-ER, comprese le funzioni di Organismo Regionale di Accreditamento per la gestione del sistema di certificazione energetica degli edifici SACE.

A chi rivolgersi

Telefono: 051.6450.417 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00)

Per informazioni generali e sul sistema di accreditamento dei Soggetti certificatori inviare una mail all’indirizzo: sace@art-er.it
Per informazioni sulle attività di controllo degli APE inviare una mail all’indirizzo: sace.controlli@art-er.it
Per comunicazioni di tipo istituzionale con l’Organismo regionale di accreditamento inviare una mail all’indirizzo: accreditamentoenergia@regione.emilia-romagna.it
Per problematiche di tipo informatico inviare una mail all’indirizzo: support@elpmi.freshdesk.com

Per approfondire

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-12-06T18:18:48+02:00
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