Autorizzazioni per impianti energetici

Il quadro normativo

La materia energia rientra, ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, tra le materie sottoposte a potestà legislativa concorrente: spetta pertanto allo Stato definire le norme di principio fondamentale e alla Regione la disciplina di dettaglio.

Con la legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004, “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre diposizioni in materia di energia”, la Regione ha esercitato questa potestà definendo, tra l’altro, le competenze autorizzative relativamente agli impianti energetici.

La legge regionale n. 26, nel rispetto delle previsioni statali, ha attribuito alla Regione la funzione di autorizzazione relativa agli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 megawatt termici.

La materia è stata profondamente modificata dalla legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015 sulla “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, con cui si è provveduto a riordinare il sistema di governo territoriale, nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali sulla nuova configurazione delle Province e della Città metropolitana.

Questa legge ha assegnato alla Regione l’esercizio, attraverso le proprie strutture, delle funzioni: di indirizzo, di pianificazione e di programmazione compresa l’erogazione di contributi e benefici economici, nonché il rilascio delle intese relativamente agli interventi di competenza nazionale.

In base ai principi di sussidiarietà, differenziazione, proporzionalità ed adeguatezza, sono state allocate a livello regionale le funzioni amministrative connesse al rilascio di autorizzazioni e allo svolgimento di controlli per la realizzazione di impianti e infrastrutture energetiche che nel vecchio assetto erano assegnate alle Province, ferme restando le funzioni che l’ordinamento ha assegnato ai Comuni e alle loro Unioni.

La legge regionale n. 13/2015 ha previsto che tali funzioni siano esercitate, a partire dal 1° gennaio 2016, dalla Regione tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) al fine di garantire un maggior grado di efficienza nella gestione delle funzioni.

ARPAE e le funzioni esercitate per la Regione

ARPAE nasce dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) istituita con la legge regionale n. 44 del 19 aprile 1995 ("Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna") ed in essa è confluito il personale delle Province che svolgeva le funzioni in materia energetica.

Alla base di tale scelta c’è stata la volontà di creare un centro di competenze tecnico-ambientali che lavorando in sinergia potesse migliorare i risultati delle attività di interesse, definendo così un modello utile per una rinnovata governance territoriale a servizio dei cittadini e delle imprese della nostra Regione.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 13/2015, le funzioni che la Regione esercita tramite ARPAE sono:

  • autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti sino a 150 KV e altri elettrodotti di interesse non nazionale;
  • autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia, salve le funzioni riservate alle competenze dello Stato;
  • autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di metanodotti di interesse non nazionale;
  • permessi di ricerca geotermici e concessioni geotermiche non espressamente riservati allo Stato;
  • autorizzazioni relative a oli minerali e GPL, di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e di cui al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, fatte salve quelle espressamente riservate allo Stato;
  • autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di biometano;
  • autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di bioraffinazione di cui al decreto del Ministro per lo sviluppo economico 9 ottobre 2013, n. 139;
  • autorizzazioni di infrastrutture di stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL) con capacità inferiore a 200 tonnellate e superiore o uguale a 50 tonnellate;
  • tutte le autorizzazioni in materia di energia non riservate dall'ordinamento allo Stato o ai Comuni e loro Unioni.

Tutte queste attività autorizzative sono svolte dalle Strutture Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE territorialmente competenti, fatte salve le competenze dello Stato e dei Comuni.

ARPAE esercita anche le funzioni di affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, ai sensi del decreto del Ministro per lo sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, nei casi in cui sia stata individuata la Provincia come stazione appaltante, nonché il potere sostitutivo previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto, fatte salve le competenze dei Comuni in materia.

L'Agenzia inoltre esercita le funzioni di polizia mineraria relativamente alle risorse geotermiche.

Ad ARPAE, infine, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 26/2004, sono affidati compiti di supporto tecnico-scientifico, consulenza tecnica, attività di studio e ricerca, nonché le funzioni di osservatorio regionale dell'energia.

A chi rivolgersi

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi a:

Antonella Patrizia Cataldi
tel. 051 5276573
e-mail antonella.cataldi@regione.emilia-romagna.it

Per approfondire 

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ultima modifica 2023-12-21T11:04:45+02:00
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