Il bollino Calore pulito non comporta l'applicazione dell'Iva

Novità dall'Agenzia delle Entrate per le imprese di manutenzione iscritte al Criter

L’acquisizione del bollino Calore pulito non comporta l'applicazione dell'Iva, né quando il bollino viene acquisito dal manutentore presso l’Organismo di accreditamento ed ispezione, né quando il bollino viene ceduto dal manutentore al responsabile di impianto. Così emerge da un recente parere dell'Agenzia delle Entrate, che ha modificato l'iniziale orientamento secondo il quale il bollino assegnato dall’impresa di manutenzione al Responsabile di impianto andasse assoggettato ad Iva. A tale parere si era finora attenuta la Regione Emilia-Romagna nel dare risposta alle imprese in merito (FAQ n. 009 – SEZ. 6). L’Agenzia delle Entrate ha chiarito successivamente che la tariffa corrisposta per l'acquisizione dei segni identificativi (bollino calore pulito) esula dal campo di applicazione dell’Iva. Secondo l’interpretazione fornita, tale condizione trova validità:

  • Sia quando il contributo per l’acquisizione del bollino viene corrisposto dal manutentore:
    direttamente ad un Ente pubblico (laddove l'Autorità competente non abbia delegato alla riscossione un organismo esterno); 
    ad una società in-house, delegata dall'Autorità competente a ricoprire il ruolo di organismo esterno;
    ad una società di diversa natura, delegata dall'Autorità competente a ricoprire il ruolo di organismo esterno.
  • Sia quando il contributo per l’acquisizione del bollino viene corrisposto dal Responsabile di impianto al manutentore, che provvede ad applicarlo al rapporto di controllo.

La FAQ n. 009 – SEZ. 6 è stata di conseguenza aggiornata.

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ultima modifica 2019-03-05T09:40:02+01:00
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