Certificazione energetica degli edifici
Prestazione energetica degli edifici
La Regione Emilia-Romagna, con l’approvazione della Legge Regionale n. 26 del 23 dicembre 2004 e in attuazione della Direttiva Comunitaria 2002/91/CE, si è dotata di un sistema regionale in materia di requisiti minimi e attestazione della prestazione energetica degli edifici, operativo dal 1° gennaio 2009.
Nel 2010 e nel 2018 l’Unione Europea ha emanato due successivi aggiornamenti con la direttiva 2010/31/UE e la 2018/844/CE. L’Assemblea legislativa regionale ha provveduto a modificare la L.R. 26/2004 con Legge Regionale n. 7 del 27 giugno 2014 (Legge regionale comunitaria 2014) e la Legge Regionale n. 4 del 20 maggio 2021 (Legge europea per il 2021).
Nel 2015 la Regione Emilia-Romagna ha ridefinito la propria disciplina approvando due distinti provvedimenti:
- la DGR 967/2015 in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, aggiornata con la DGR 1261/2022, la quale definisce i valori limite nel caso di interventi edilizi e, in particolare, l’obbligo di costruire i nuovi edifici “a energia quasi zero” (NZEB) e di produrre una quota parte di energia da fonti energetiche rinnovabili elettriche termiche nonché l’obbligo della installazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici;
- la DGR 1275/2015 sul sistema degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici, aggiornata con la DGR 1385/2020, e il relativo sistema di controllo dei contenuti, attivo a partire dal 2016.
Attestato di prestazione energetica: obblighi e contenuti
In base alle disposizioni di cui sopra, in Emilia-Romagna è obbligatorio predisporre e registrare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) nel caso di:
- edifici di nuova costruzione, inclusi i casi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante. In questi casi l’APE deve essere consegnato in sede di richiesta della domanda di agibilità;
- unità immobiliari o edifici esistenti in caso di vendita, o trasferimento a titolo gratuito o di nuova locazione, ove l'edificio non ne sia già dotato;
- edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 m2, ove l'edificio non ne sia già dotato.
Per la registrazione dell’APE è previsto il versamento di un contributo economico da parte dei soggetti certificatori in accordo al comma 7 dell’art. 25-ter della L.R. n. 26/2004 e ss.mm.ii.
L’APE ha una validità di 10 anni, a partire dalla data di emissione e registrazione presso il SACE (Sistema Accreditamento Certificazione Energetica) e deve essere rilasciato, mediante firma digitale, da un soggetto certificatore iscritto nell’elenco regionale.
Ogni APE registrato nel SACE è munito di un codice univoco identificativo.
L’APE può essere annullato prima della naturale scadenza (10 anni) in conseguenza ad una rilevazione di NON conformità con relativo Verbale di Accertamento nell’ambito delle campagne di controllo, oppure nel caso di errato inserimento dei dati catastali dell’immobile.
La sezione Ricerca Attestati di Prestazione Energetica annullati consente ai cittadini in possesso di un APE dotato di codice univoco identificativo, di verificarne la validità.
L’Attestato di Prestazione Energetica riporta, in maniera sintetica, le principali informazioni tecniche ed energetiche dell’unità immobiliare. In particolare, sono riportate le prestazioni energetiche dell’involucro, degli impianti e la classe energetica.
Le classi energetiche sono dieci (A4 / A3 / A2 / A1 / B / C / D / E / F / G) e, individuano un range della prestazione energetica partendo dalla classe migliore corrispondente alla lettera A4 (minori consumi) fino alla classe con la peggiore prestazione energetica (maggiori consumi) individuata con la lettera G.
La classe è determinata in base all’indice di prestazione energetica “EP”, espresso in chilowattora per metro quadro anno (kWh/m2/anno), dell’edificio reale e di un edificio “virtuale” di riferimento, identico per geometria, orientamento e ubicazione, ma con caratteristiche prestazionali dell’involucro e degli impianti predefiniti individuati dalla normativa.
La prestazione energetica è calcolata per tutti i servizi energetici eventualmente presenti, che possono essere: climatizzazione invernale, produzione di acqua calda sanitaria, climatizzazione estiva e ventilazione meccanica, a cui si aggiungono per le destinazioni non residenziali, illuminazione artificiale e trasporto di persone o cose (es. ascensori).
Nel caso di immobili privi di impianto termico è comunque obbligatorio redigere l’APE considerando un impianto virtuale per la climatizzazione invernale.
A partire dal 1° gennaio 2016 l’Organismo Regionale di Accreditamento realizza campagne annuali di controllo di qualità sui contenuti degli Attestati di Prestazione Energetica, mediante un accertamento documentale e un’ispezione in sito, svolti da Agenti Accertatori accreditati dalle Regione Emilia-Romagna. La finalità dei controlli è quella di migliorare la qualità sui contenuti degli APE e, nel caso l’Agente Accertatore dovesse individuare situazioni non conformi, è prevista l’applicazione delle relative sanzioni amministrative in accordo alla legislazione vigente.
Accreditamento dei soggetti certificatori
L’Attestato di Prestazione Energetica deve essere predisposto e rilasciato da un soggetto certificatore accreditato dalla Regione e iscritto nell’elenco regionale dei soggetti certificatori.
La richiesta di accreditamento deve essere inviata all’Organismo Regionale di Accreditamento dagli operatori in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 75.
Per alcune categorie di soggetti la normativa vigente richiede la frequenza obbligatoria a un corso di formazione.
I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, organismi ed enti di ricerca, consigli, ordini e collegi professionali autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
A livello regionale gli stessi corsi sono accreditati direttamente dalla Regione Emilia-Romagna sulla base delle disposizioni di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1754 del 28 ottobre 2008 aggiornata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 453 del 7 aprile 2014 “modifica dei criteri di riconoscimento dei soggetti cui affidare la certificazione energetica degli edifici”.
L'attestato di frequenza con superamento di esame finale è rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami, e inviato per conoscenza all’Organismo Regionale di Accreditamento. L’accreditamento, riconosciuto dietro presentazione della relativa richiesta, ha durata di tre anni: sono state altresì stabilite modalità semplificate attraverso cui procedere per il rinnovo dell’accreditamento e le relative condizioni da rispettare.
La procedura di accreditamento prevede lo svolgimento delle seguenti fasi:
- invio della domanda di accreditamento da parte del soggetto interessato, esclusivamente in via telematica mediante la compilazione del relativo form e invio dei diversi documenti richiesti;
- verifica dell'ammissibilità da parte dell'Organismo di Regionale di Accreditamento, in base ai requisiti previsti dalla normativa vigente ed alla relativa documentazione inviata;
- registrazione dei soggetti accreditati in un elenco ufficiale, il cui accesso è reso disponibile a tutti i cittadini.
Terminato l’iter di accreditamento, i riferimenti ai soggetti certificatori accreditati vengono inseriti in un apposito elenco, periodicamente aggiornato: oltre ai riferimenti di base, ogni soggetto può selezionare le informazioni da rendere pubbliche, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy. Per conoscere il certificatore energetico più vicino è possibile consultare l’elenco dei soggetti accreditati per la certificazione energetica degli edifici dalla Regione Emilia-Romagna.
L'accreditamento ha una durata di tre anni, ed è rinnovabile con procedura semplificata dietro invio della relativa richiesta da parte del soggetto certificatore.
Organismo regionale di accreditamento
La legge regionale 26/2004 all'art.25-ter comma 2 istituisce l'Organismo Regionale di Accreditamento al quale spettano le funzioni per assicurare il funzionamento del sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici, inclusa l'attività di verifica.
Con la Delibera della Giunta regionale n.429 del 16 aprile 2012 la Regione affida le funzioni dell'Organismo Regionale di Accreditamento alla Società "in house" Nuova Quasco soc.cons.a r.l. poi incorporata nella società in house Ervet spa. In applicazione della Legge regionale n. 1 del 16 marzo 2018, che ha avviato il percorso di riordino delle società in house della Regione, Aster e Ervet si fondono per dare vita a Art-ER, società partecipata dalla Regione Emilia-Romagna che si occuperà dello sviluppo economico del territorio, della ricerca industriale, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.
Di conseguenza, dal 1° maggio 2019 tutte le attività di Ervet Spa sono state prese in carico dalla nuova società Art-ER, ivi comprese le funzioni di Organismo Regionale di Accreditamento per la gestione del sistema di certificazione energetica degli edifici SACE.
A chi rivolgersi
Per informazioni generali e sul sistema di accreditamento dei Soggetti certificatori
sace@art-er.it
051.6450.408 e 051.6450.447 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00)
Per informazioni sulle attività di controllo degli APE
sace.controlli@art-er.it
051.6450.404 e 051.6450.456 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00)
Per comunicazioni di tipo istituzionale con l’Organismo regionale di accreditamento accreditamentoenergia@regione.emilia-romagna.it
051.6450.408 e 051.6450.447 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00)
Per problematiche di tipo informatico
support@elpmi.freshdesk.com
Per approfondire
- Indicazioni metodologiche per la compilazione dell'attestato di prestazione energetica (
9.01 MB) in conformità alle disposizioni di cui alla delibera di Giunta regionale n.1275/2015 - documento di indirizzo valido dal 1° ottobre 2015, versione aggiornata a dicembre 2021
- Faq (
1.87 MB) - aggiornate al 3 giugno 2021
- Normativa
- Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 (
281.17 KB)
- Elenco corsi per certificatori energetici (
182.44 KB) - aggiornato al 08/02/2022