Superbonus in versione definitiva: quando il fotovoltaico dà diritto alla detrazione fiscale del 110%

Il testo e un riepilogo delle regole per l’accesso al nuovo sgravio per il solare fotovoltaico e i sistemi d’accumulo.

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Con la conversione in legge del decreto Rilancio ormai agli sgoccioli e con un testo blindato, il cosiddetto superbonus, ossia la detrazione del 110% per l’edilizia, ha finalmente assunto una fisionomia definitiva.

Ieri abbiamo tracciato i contorni della misura, mentre del fotovoltaico avevamo descritto le novità del testo che sta per essere approvato, rispetto al decreto, nell’articolo “Superbonus 110%, la versione rivista porta nuove opportunità per il fotovoltaico.

A bocce ferme, facciamo un riepilogo di cosa il nuovo incentivo prevede per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo.

Quando fotovoltaico e batterie accedono al Superbonus e quando alla detrazione del 50%

Rimandando ai paragrafi seguenti per quel che riguarda beneficiari, limiti temporali e interventi che bisogna abbinare, ricordiamo che limitarsi a installare un impianto fotovoltaico, con o senza batteria, non dà diritto allo sgravio del 110%.

Se l’intervento non è accompagnato ad altri lavori, per impianti residenziali o collettivi, si potrà comunque godere della detrazione del 50% che con il decreto Rilancio è diventata cedibile.

Per detrarne il 110% del prezzo, l’impianto fotovoltaico, oltre a essere su edificio e di potenza inferiore a 20 kW, deve essere abbinato a uno dei tre interventi principali previsti dal decreto, che sono l’isolamento delle superfici opache degli edifici, ad esempio realizzando il cosiddetto cappotto, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con soluzioni più efficienti o gli interventi antisismici.

Inoltre, per avere diritto al Superbonus, il complesso degli interventi (ad esempio sostituzione della caldaia con una pompa di calore e installazione del FV) deve migliorare l’efficienza dell’edificio di almeno due classi energetiche (o portarlo alla classe più alta possibile).

Limite di spesa

Il limite di spesa per detrarre al 110% fotovoltaico e batterie è di 48.000 euro per ciascuno dei due interventi (agli altri interventi si applicano i massimali elencati più in basso o quelli stabiliti dal decreto attuativo MiSE in fase di stesura).

Per i sistemi di accumulo da abbinare al FV c’è poi un massimale di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo.

Per il fotovoltaico i tetti sono diversi a seconda dei casi: per le installazioni su edifici esistenti il limite è 2.400 €/kW di potenza, mentre scende a 1.600 €/kW in caso di trasformazioni che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, interventi di nuova costruzione, e interventi di ristrutturazione urbanistica (articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR 6 giugno 2001, n. 380).

La cumulabilità con altri incentivi

Per il fotovoltaico e le batterie, lo sgravio del 110% non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Un’importante eccezione al divieto di cumulo degli incentivi è stata introdotta in fase di conversione in legge per le comunità energetiche e i condomìni in autoconsumo collettivo, per i quali il Ministero dello Sviluppo Economico, che deve fissare altri sgravi per queste configurazioni, stabilirà in che misura si può fare.

Inoltre, la detrazione al 110% è subordinata alla cessione in favore del Gse dell’energia non auto-consumata in sito oppure non condivisa per l’autoconsumo.

Non si accede dunque allo Scambio sul posto: per questo sarà meglio dimensionare l’impianto in modo da autoconsumare il più possibile oppure prevedere dei sistemi di accumulo.

Le novità per i condomini

Un’altra novità della norma introdotta alla Camera stabilisce che l’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili o condomìni che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo (articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162) non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale.

Le conseguenze di ciò sono molto importanti: il condominio che vuole installare un impianto FV oltre i 20 kW e fino a 200 non dovrà più aprire una Partita Iva e, soprattutto, questi impianti possono ottenere il 110% di detrazione per le spese d’installazione relativamente ai primi 20 kW – (che è il limite di fatto imposto dal decreto a tutti gli altri impianti FV) e la quota restante di spesa per la potenza da 20 fino a 200 kWp può accedere alla detrazione ordinaria del 50%, con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro.

Il 110% in generale: per chi e come

Venendo alla nuova detrazione del 110% in generale, ricordiamo che vale per interventi realizzati dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il termine è esteso al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp).

Il relativo credito sarà cedibile senza limite, anche alle banche, si potrà godere anche come sconto in fattura e sarà erogato in 5 anni (contro i 10 attuali).

La misura si applica alle persone fisiche ma non ai soggetti titolari di reddito d’impresa; a condomini, Iacp, cooperative di abitazione, enti del terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche.

Il superbonus non vale solamente per i lavori eseguiti nelle abitazioni di residenza, ma anche per quelli eseguiti nelle seconde case, con l’eccezione delle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville), A9 (castelli).

Inoltre, ogni singolo contribuente (persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni) potrà utilizzare il bonus del 110% sul numero massimo di due unità immobiliari.

Gli interventi ammessi

Come anticipato, fotovoltaico e accumuli (come tanti altri interventi minori, dalle colonnine per i veicoli elettrici alla sostituzione dei serramenti) godono della detrazione fiscale solo se abbinati a uno degli interventi trainanti previsti dalla misura.

Il “nucleo forte” dei lavori che danno diritto ad altri è costituito da due filoni trainanti: isolamento termico dell’involucro (nel testo si parla anche di superfici oblique, dunque i tetti, oltre alle superfici opache verticali/orizzontali), e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione (almeno in classe A), pompe di calore, collettori solari, unità di micro-cogenerazione e sistemi di teleriscaldamento efficiente (solo nei comuni montani non interessati da procedure d’infrazione Ue per la qualità dell’aria).

Prevista anche la possibilità di sostituire il vecchio impianto con una caldaia a biomassa in classe 5 stelle, solo per le aree non metanizzate dei comuni esclusi dalle procedure Ue d’infrazione per la qualità dell’aria.

Il superbonus del 110% è riconosciuto anche per le spese relative ai lavori antisismici fatta eccezione per la zona sismica 4, cioè la meno pericolosa.

C’è poi un altro nucleo di interventi “trainati”, cioè ammessi alla maxi detrazione del 110% solamente se eseguiti in abbinamento a uno o più dei lavori principali del comma 1 della norma: isolamento termico e sostituzione dell’impianto di climatizzazione.

Parliamo di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo per il fotovoltaico, punti di ricarica per veicoli elettrici e tutti gli interventi di efficienza energetica già compresi nell’ecobonus.

Per il fotovoltaico e le batterie come detto c’è una possibilità in più: difatti, può rientrare nella detrazione del 110% anche quando è installato in abbinamento ai lavori antisismici; in pratica, il super-sisma bonus del 110% può fare da traino per l’installazione di sistemi fotovoltaici.

Requisiti energetici

Nel loro complesso, come detto sopra, gli interventi di riqualificazione energetica incentivati devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, portare l’abitazione alla classe energetica più alta raggiungibile.

Questo va dimostrato con attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento rilasciato da tecnico abilitato, nella forma della dichiarazione asseverata.

Tutti gli interventi di efficienza energetica incentivati devono poi rispettare i requisiti minimi, previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Condizioni e limiti di spesa

Per quanto riguarda l’isolamento termico, la spesa massima ammessa è di 50.000 € per gli edifici unifamiliari o le villette a schiera, 40.000 € per unità immobiliare negli edifici composti da due a otto unità, 30.000 € per unità immobiliare nei condomini più grandi.

Ricordiamo che la coibentazione deve riguardare le superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.

Per quanto riguarda, invece, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, i massimali di spesa sono pari a 20.000 euro per unità immobiliare negli edifici che hanno fino a 8 unità, 15.000 € per unità immobiliare negli edifici di maggiori dimensioni, 30.000 € per le abitazioni singole.

Da quando sarà operativo?

Come spiegava il coordinatore del comitato scientifico di Rete Irene, Virginio Trivella, a Qualenergia.it in questa intervista, il superbonus potrà partire quando arriveranno due provvedimenti indispensabili (in teoria, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, quindi per metà agosto): la circolare dell’Agenzia delle entrate e il decreto attuativo del ministero dello Sviluppo economico.

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate dovrà definire alcuni meccanismi per lo sconto in fattura/cessione del credito; invece il decreto del MiSE dovrà aggiornare i requisiti tecnico-economici per consentire l’accesso agli incentivi.

Insomma è difficile ipotizzare che il superbonus potrà partire sul serio prima di settembre-ottobre, calcolando anche le ferie estive e un po’ di tempo fisiologico per dare a tutti i soggetti coinvolti – banche, imprese, assicurazioni, cittadini – il tempo di assimilare le novità.

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