Attestato di prestazione energetica per Ecobonus 110%

Per i condomini bisogna attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto Rilancio e relative all'efficienza energetica

Per usufruire del Superbonus, ovvero della detrazione fiscale del 110% per gli interventi di efficienza energetica che accedono all'Ecobonus potenziato è necessario il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Questo passaggio può essere dimostrato solo mediante la produzione di un Attestato di prestazione energetica - APE prima e dopo l'intervento di riqualificazione energetica.

Nel caso in cui l’incentivo venga richiesto per interi fabbricati (punto 12 dell’Allegato A al Decreto Requisiti Ecobonus (pdf2.4 MB)) occorre predisporre il cosiddetto Ape convenzionale, così da permettere il calcolo degli indicatori e della classe energetica dell’intero edificio.

Sulla predisposizione dell'Ape convenzionale sono stati richiesti alcuni chiarimenti. Le disposizioni normative della Regione Emilia-Romagna in materia di certificazione energetica prevedono l'obbligo di elaborazione e registrazione degli attestati unicamente nei casi previsti dall'articolo 3 della Delibera di Giunta regionale n.1275 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni.
A questi casi bisogna aggiungere quelli eventualmente previsti da disposizioni legislative sovraordinate, come appunto, ad esempio, l'articolo 119 del Decreto Rilancio relativo all'EcoBonus 110%: in tali casi bisogna rispettare le condizioni indicate.
In sostanza, per la redazione dell'Ape convenzionale relativo a interventi su edifici condominiali è necessario e sufficiente procedere nel rispetto delle condizioni e della procedura contenuta nel Decreto efficienza energetica 2020 (pdf2.4 MB) (Allegato A, punti 12.2 e 12.3).

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ultima modifica 2020-09-18T13:03:12+02:00
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