Le comunità energetiche

Cos'è l'autoconsumo diffuso

Il quadro normativo

In Italia il Decreto Legge 162/2019 (convertito in Legge n. 8/2020 con modifiche) ha reso operativa la Direttiva sulla promozione delle energie da fonti rinnovabili (Direttiva UE 2018/2001, cosiddetta RED II) in modo anticipato, tramite una fase sperimentale, normando per la prima volta le ipotesi di condivisione dell’energia elettrica, generata da fonti rinnovabili tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Successivamente il Decreto Legge n.199/2021 ha recepito in modo completo la Direttiva RED II, diventando la principale norma di riferimento in materia, nonostante per l’effettiva operatività del nuovo quadro normativo e regolatorio fossero necessari ulteriori provvedimenti attuativi da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per ciò che concerne procedure e requisiti per l’accesso all’autoconsumo diffuso, e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), per stabilire le nuove modalità di incentivazione.

Il primo provvedimento atteso per superare il periodo transitorio è stato approvato da ARERA a fine 2022 (il 27 dicembre) con delibera 727/2022/R/eel e recentemente modificato dalla delibera 15/2024/R/eel (il c.d. Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso (TIAD). Esso definisce i requisiti delle configurazioni e disciplina modalità e regolazione economica delle partite di energia elettrica oggetto di autoconsumo diffuso ai sensi degli articoli 8, 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 199/21.

Il secondo provvedimento necessario a superare il periodo transitorio è stato invece approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (cosiddetto decreto CACER), in vigore dal 24 gennaio 2024. Tale Decreto ha definito le nuove modalità di concessione di incentivi (post periodo transitorio), volti a promuovere la condivisione di energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili.

Il Decreto CACER incentiva tre diverse tipologie di configurazioni di “autoconsumo diffuso” (sinteticamente CACER) ovvero:

1) autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza" che utilizza la rete di distribuzione (AID)
2) gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (GAC)
3) comunità energetiche rinnovabili (CER)

Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza" che utilizza la rete di distribuzione

Con il termine autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza" che utilizza la rete di distribuzione si intende un unico cliente finale che condivide l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili ubicati in aree nella sua piena disponibilità per autoconsumarla virtualmente nei punti di prelievo (diversi da quelli di produzione) dei quali è titolare. Gli impianti di produzione della configurazione possono anche essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestiti da un terzo.

Un esempio di tale configurazione può essere quella di una impresa (cliente finale) titolare di due contatori di energia elettrica ubicati in due distinti siti produttivi ricadenti nel perimetro della medesima cabina primaria (per semplicità denominati Capannone A e Capannone B). Sul Capannone A è installato un impianto fotovoltaico la cui produzione è maggiore dei consumi di energia elettrica. Attraverso tale configurazione l’energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi del Capannone A è immessa in rete e oltre ad essere venduta può essere virtualmente condivisa, utilizzando la rete di distribuzione dell’energia elettrica già esistente, con il Capannone B e pertanto incentivata.

Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile

Un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (detto anche Autoconsumo collettivo) è un insieme di almeno due soggetti consumatori e/o produttori di energia rinnovabile che si trovano nello stesso condominio o edificio e che utilizzano la rete elettrica esistente per condividere l’energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi dell’utenza connessa all’impianto. Essi agiscono collettivamente in quanto sottoscrittori di un contratto di diritto privato firmato dai condòmini aderenti, oppure del verbale di delibera assembleare. Gli impianti di produzione possono essere situati nell'edificio o condominio o anche presso altri siti nella piena disponibilità di uno o più clienti finali del gruppo, ma sempre nell'ambito dell'area afferente alla medesima cabina primaria.

L’esempio classico è quello di un condominio con più unità abitative e con un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili allacciato sul contatore delle utenze condominiali e in grado produrre energia elettrica in eccesso rispetto ai consumi delle utenze comuni(es. luci scale, ascensore ecc. ecc..). Attraverso tale configurazione l’energia prodotta in eccesso dall’impianto fotovoltaico condominiale è immessa in rete e oltre ad essere venduta può essere virtualmente condivisa con le unità immobiliari autonome (appartamenti) e pertanto incentivata.

Comunità energetiche rinnovabili

Quando l’autoconsumo trascende l’ambito del singolo cliente finale o di un unico edificio/condominio, siamo di fronte ad una Comunità energetica rinnovabile (CER) ovvero un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, ed altri soggetti puntualmente definiti dalle norma di settore, che collaborano per condividere l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità o di proprietà della CER stessa.

In una CER, quindi, l'energia elettrica rinnovabile prodotta localmente viene autoconsumata virtualmente tra i diversi soggetti, produttori e consumatori, sottesi alla medesima cabina primaria, grazie all'impiego della rete di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.

Per attivare tale configurazione è necessario costituire un soggetto giuridico fondato sulla “partecipazione aperta e volontaria”, e il suo scopo prioritario non è la generazione di profitti finanziari, ma il raggiungimento di benefici ambientali, economici e sociali per i suoi membri o soci o al territorio in cui opera. Si specifica che le grandi imprese non possono essere soci o membri della CER ma possono svolgere il ruolo di produttori esterni alla compagine (c.d. Produttori Terzi - per approfondimenti si rimanda ai seguenti paragrafi sulla dimensione normativa e sui requisiti specifici CER).

Per approfondire

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ultima modifica 2024-05-02T11:54:53+02:00
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