L’attuale impianto normativo prevede per le Cacer un sistema di contributi in conto esercizio che si vanno ad aggiungere ai benefici economici derivanti dalla semplice realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile (es. ricavi dalla vendita dell’energia).

Se prendiamo ad esempio un impianto fotovoltaico, questo permette un risparmio diretto in bolletta, grazie all’autoconsumo dell’energia prodotta, oltre ad un ricavo da vendita derivante dall’energia eccedente immessa in rete, eventualmente stipulando un contratto di ritiro dedicato per l’energia immessa in rete (RID) con il GSE.

I ricavi hanno una durata commisurata alla vita utile dell’impianto e non vengono condizionati da una ipotetica messa a disposizione dell’impianto per una configurazione di autoconsumo: per espressa previsione normativa l'intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del produttore (art. 4 c.2 decreto Cacer) .

Il Decreto CACER prevede diverse tipologie di contributi economici spettanti alle configurazioni di autoconsumo diffuso, ed in particolare:

1. una tariffa premio sull’energia elettrica incentivata. La tariffa può essere richiesta fino al trentesimo giorno successivo alla data di raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027

2. un corrispettivo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla delibera 727/2022/R/eel dell'Arera.

Tali contributi in conto esercizio hanno una durata ventennale e si basano, come delineato da Arera, su un modello regolatorio virtuale che consente di valorizzare l’autoconsumo basandosi sul calcolo dell’energia prodotta e consumata nello stesso momento all’interno di un determinato perimetro geografico (cabina primaria), senza che sia necessaria una porzione di rete elettrica dedicata in maniera esclusiva, come accade in altre realtà europee. Il modello virtuale salvaguarda l’autonomia di tutti i soggetti riguardo la possibilità di scegliere e cambiare fornitore, indipendentemente dalla partecipazione ad una configurazione e tutela la libera partecipazione alle diverse configurazioni di autoconsumo.

il corrispettivo di valorizzazione viene concesso alla cosiddetta energia elettrica condivisa autoconsumata, ovvero al minimo tra l’energia elettrica immessa in rete e l’energia elettrica prelevata per l’insieme dei punti di connessione sottesi al perimetro della medesima cabina primaria e che rilevano ai fini di una configurazione per l’autoconsumo diffuso.