La Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del Pnrr  mette a disposizione 2,2 miliardi fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno. Il beneficio è erogato sotto forma di contributo in conto capitale per impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e inseriti in configurazioni di Comunità energetiche rinnovabili (Cer) o di Gruppo di autoconsumatori ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Il soggetto beneficiario deve essere il soggetto, dotato di autonomia patrimoniale, che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto. In relazione alla configurazione, il soggetto beneficiario può essere:

  1. la Cer, nel caso di Comunità energetica rinnovabile;
  2. un produttore e/o cliente finale socio/membro della Cer  o che fa parte del gruppo di autoconsumatori collettivi;
  3. il legale rappresentante dell’edificio/condominio, nel caso di gruppo di autoconsumatori.

L'impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo in conto capitale, deve rispettare i seguenti requisiti:

  1. essere di nuova costruzione o un potenziamento di impianto esistente
  2. avere una potenza non superiore a 1 MW
  3. essere ubicato in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta)
  4. avere data di avvio dei lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo
  5. disporre del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ove previsto
  6. disporre del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto
  7. essere ubicato nell'area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di Cer o di gruppi di autoconsumatori di cui l'impianto farà parte
  8. entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026
  9. rispettare i requisiti sugli impianti di produzione ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH (Do No Significant Harm) e dal tagging climatico
  10. essere inserito, una volta realizzato, in una configurazione di Comunità energetiche rinnovabili (Cer) o di gruppo di autoconsumatori per la quale risulti attivo il contratto per l'erogazione della tariffa incentivante.

La richiesta di accesso al contributo deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, entro il 31 marzo 2025 (fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili pari a  2 miliardi e 200 milioni attraverso il portale “Spc-Sistemi di Produzione e Consumo"[gn2] , disponibile nell'area clienti GSE.

Il contributo potrà essere al massimo pari al 40% della spesa ammissibile definita in base ai massimali di spesa definiti all’allegato 2 del decreto Cacer, o comunque non superiore al 40% del costo sostenuto per il quale si richiede il finanziamento.

Potenza di impianto

Massimale di spesa ammissibile

P ≤ 20 kW

1.500 €/kW

20 < P ≤ 200 kW

1.200 €/kW

200 < P ≤ 600 kW

1.100 €/kW

P > 600 kW

1.050 €/kW

Le spese tecniche (es. progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudi ecc. ecc. ecc.) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento. Inoltre, le spese devono essere sostenute successivamente all'avvio dei lavori, pena la loro inammissibilità.

Il contributo Pnrr non è cumulabile con:

  • incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante prevista per le Cacer ;
  • Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
  • detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
  • altri contributi in conto capitale sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione europea;
  • altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale.