Tariffa premio
La tariffa incentivante definita dal Decreto Cacer] è differenziata per scaglioni di potenza degli impianti ed è composta da una parte fissa ed una variabile. Quest’ultima è funzione del prezzo di mercato dell'energia elettrica (prezzo zonale orario - PZO) ed aumenta se il prezzo di mercato diminuisce.
La tariffa premio (Tip) è calcolata su base oraria secondo le seguenti formule:
a) per impianti di potenza > 600 kW
TIP: 60 + max (0; 180 – Pz) - La tariffa premio non può eccedere il valore di 100 €/MWh
b) per impianti di potenza > 200 k e ≤ 600 kW
TIP: 70 + max (0; 180 – Pz) - La tariffa premio non può eccedere il valore di 110 €/MWh.
c) Per impianti di potenza ≤ 200 kW
TIP: 80 + max (0; 180 – Pz) - La tariffa premio non può eccedere il valore di 120 €/MWh.
Dove Pz è il prezzo zonale orario dell’energia elettrica.
Per l’energia incentivabile prodotta da impianti fotovoltaici la tariffa è incrementata dal fattore di correzione territoriale che tiene conto dei diversi livelli di insolazione, e che ha un valore di + 4 euro/MWh per le regioni del centro e + 10 euro/MWh per le regioni del nord (tra cui rientra la Regione Emilia-Romagna). Ad esempio, nel caso di un impianto di oltre 600 kW localizzato sul territorio dell’Emilia-Romagna Italia la tariffa varia da un minimo di 70 euro/MWh (per prezzi zonali orari uguali a 180 euro/MWh) a un massimo di 110 euro/MWh (per prezzi zonali orari inferiori o uguali a 140 euro/MWh).
Al fine di rafforzare le ricadute territoriali, è stato introdotto l’obbligo, per tutte le configurazioni incentivate, di destinare l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario il 55% (45% nel caso di accesso a contributi in conto capitale) ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o di utilizzarlo per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
In caso di contributi in conto capitale ricevuti per la realizzazione dell’impianto, ammissibili fino a massimo il 40% dell’investimento, la tariffa subisce invece una riduzione lineare fino al 50%. Questa riduzione non è applicata all’energia incentivata afferente a punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e protezione ambientale. Ad esempio, la tariffa premio spettante all’energia incentivabile prodotta da un impianto che ha avuto accesso ad un contributo a fondo perduto del 40% (es. contributo Pnrr sarà ridotta del 50% oppure del 25% se il contributo è stato del 20%. La tariffa premio non è riconosciuta se l’impianto ha avuto accesso a un contributo a fondo perduto superiore al 40%.
Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all’energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.
La tariffa premio incentivante non è cumulabile con:
- altre forme di incentivo in conto esercizio;
- Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
- contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili;
- altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili.