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La disciplina definitiva introdotta da D.Lgs 199/2021 con i successivi decreti e regolamenti, stabilisce che ai fini dell’accesso agli incentivi previsti dal decreto CACER gli impianti devono essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs (ovvero entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021).
Nel caso si tratti di una Comunità Energetica, gli impianti inoltre non devono essere entrati in esercizio prima della regolare costituzione della CER.
La CER si intende regolarmente costituita laddove lo statuto/atto costitutivo della CER preveda un oggetto sociale conforme a quanto indicato alla lettera a) del paragrafo 1.2.2.2 Parte II delle Regole Operative CACER.

Per gli impianti entrati in esercizio prima della regolare costituzione della CER e dell’entrata in vigore del Decreto CACER (ovvero prima del 24/01/2024) e comunque a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. 199/21 (16/12/2021), dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l’impianto sia stato realizzato. ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER.

In tal caso il requisito dovrà essere dimostrato dalla produzione di documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell’impianto (con tracciabilità certificata della firma) e la richiesta di accesso alla tariffa incentivante dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del Portale del GSE.

Le configurazioni possono prevedere anche impianti “esistenti”, ove per esistenti si intendono impianti entrati in esercizio fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/21 (ovvero fino al 15 dicembre 2021), diversi da quelli già facenti parte di CER e di sistemi di autoconsumo collettivo costituiti.

Nel caso di CER, la potenza degli impianti esistenti non può superare il 30% della potenza complessiva degli impianti appartenenti alla configurazione.

Si specifica che l’energia elettrica immessa in rete da impianti esistenti rileva anche ai fini del calcolo dell’energia condivisa ed infine che gli impianti “esistenti” non accedono agli incentivi, ma l’energia immessa da tali impianti viene considerata nel computo dell’energia autoconsumata su cui viene riconosciuto il contributo di valorizzazione.