I clienti finali che costituiscono una Comunità energetica rinnovabile (CER) o un gruppo di autoconsumatori collettivi devono essere tutti nel mercato libero?
22 gennaio 2025
Per poter costituire una CER o un gruppo di autoconsumatori e accedere agli incentivi occorre che i rapporti tra i soggetti che intendono parteciparvi siano regolati da un contratto di diritto privato che:
a) prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
b) individua univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
c) consente ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.
Nel caso, ad esempio di condomìni, il contratto può essere costituito anche dal verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.
Alla luce di quanto sopra possono partecipare tutti i clienti finali anche se non aderenti al mercato libero.