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Ai sensi della delibera assembleare n. 125/2023, “nelle aree agricole di cui all’art. 20, comma 8, lett. c quater, del D.Lgs. n. 199 del 2021, nonché in quelle non dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla lettera B), punto 7, dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010. Si conferma, inoltre, che le aree coltivate non occupate dall’impianto fotovoltaico, devono essere contigue, con la precisazione che tra le aree asservite all’impianto possono essere computate anche le aree non idonee di cui alla lettera A) dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28/2010, che siano destinate all’attività agricola, nonché aree con coltivazioni certificate”.

Pertanto, l’impianto realizzato in area agricola ricadente in c-quater potrà essere realizzato solo se finalizzato alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile e potrà occupare il 10% della superficie nella disponibilità del proponente.