Per attivare un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è necessario costituire un soggetto giuridico come per le CER?
22 gennaio 2025
No, infatti, ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso (incentivi), i soggetti facenti parte di un gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente, devono aver sottoscritto un contratto di diritto privato che possegga i seguenti requisiti:
- prevedere il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- individuare univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
- consentire ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
- prevedere che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario (55% o 45% nel caso sia presente un contributo in conto capitale) sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
Nel caso di condomìni, per le finalità di regolazione dei rapporti tra i soggetti appartenenti al gruppo di autoconsumatori (precedente punto lett. c), si considera valido anche il verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al suddetto gruppo.
Il perfezionamento dell’accordo deve avvenire prima della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso
Per approfondimenti si rimanda alle Regole Operative CACER par. 1.2.3 “Gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente” e seguenti.