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Come prescritto dall’art. 31 c.1 del D.lgs. 199/2021 (di recepimento della Dir. 2018/2001/UE) una Comunità energetica rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico:

a) basato sulla partecipazione aperta e volontaria e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI (e non anche grandi imprese) enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale (per l’elenco completo ed esaustivo si rimanda all’art. 31 c.1 lett. b) del D.lgs. 199/2021);

b) aperto a tutti i consumatori, siano essi prosumer (produttori e consumatori di energia rinnovabile), o semplici consumer (consumatori di energia, sprovvisti di impianti di produzione di energia rinnovabile) - ivi compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Pertanto non è obbligatoria la presenza di soggetti pubblici fra i membri che costituiscono una CER, fermo restando che non è possibile precluderne l’accesso.