Le comunità energetiche

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Domande e risposte frequenti aggiornate al 15/05/2024

1. Sono un cittadino, vorrei entrare a far parte di una Comunità energetica, come posso fare?

Sul territorio regionale, grazie ai fondi PR FESR 2021-2027 destinati a sostenere la nascita di Comunità energetiche rinnovabili, si stanno sviluppando diverse iniziative. Dalla graduatoria dei progetti ammessi (consultabile al seguente link) è possibile verificare se nel proprio Comune ci siano iniziative di costituzione CER in corso ed informarsi con il promotore sul possesso dei requisiti di accesso e condizioni.

Per i clienti finali interessati alla partecipazione ad una comunità energetica rinnovabile già costituita, segnaliamo che le attività di mappatura e l'attivazione del Registro Regionale previsto dalla Legge Regionale n. 5/2022 "Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente" sono in corso di definizione in quanto dovranno avvenire in coordinamento con il soggetto pubblico a tale scopo delegato per la ricognizione su scala nazionale (GSE S.p.A) ed a tutt'oggi il numero di comunità riconosciuto ufficialmente su tutto il territorio nazionale è ancora esiguo.
Non sono quindi ancora disponibili elenchi pubblici di comunità energetiche. Ciò premesso, gli interessati possono provare a contattare il proprio Comune di residenza/domicilio per sapere se sta promuovendo o è a conoscenza di Comunità energetiche rinnovabili costituite o costituende.

Per aggiornamenti sulle notizie a tema si può consultare la specifica Area Tematica sul Portale Energia dell'Emilia-Romagna ed eventualmente iscriversi alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sull’argomento Energia.

2. Una “Grande Impresa” può partecipare ad una Comunità energetica rinnovabile o alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso?

Le grandi imprese non possono essere soci o membri della CER. Tale circostanza è confermata anche dalle nuove Regole Operative CACER recentemente aggiornate (si veda in particolare il paragrafo 1.2.2.3 “Soci/membri della CER”).

Ai fini dei calcoli dimensionali e/o economici delle imprese, ivi incluse quelle per le quali esiste una relazione con altre imprese (collegate e/o associate), si rinvia ai criteri descritti nella suddetta Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6.5.2003 e nel D.M. 18 aprile 2005, atto quest’ultimo che recepisce la descritta disciplina comunitaria.

Tuttavia le Grandi imprese possono assumere il ruolo di produttori terzi, ovvero produttori che non sono membri o soci della comunità ma che hanno conferito mandato al Referente perché l’energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell’energia elettrica.

Inoltre, le grandi imprese possono far parte di un gruppo di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile.

Infine come chiarito dal GSE con la FAQ KB0016828 per la configurazione di Autoconsumatore individuale a distanza non vi sono limitazioni sulla tipologia di imprese private che possono fare parte della configurazione.

3. Chi contattare per valutare la fattibilità ed i costi, ed eventualmente progettare ed attivare una Comunità energetica rinnovabile o un Gruppo di autoconsumo?

Vigendo il principio di libera concorrenza non possiamo indicare nominativi di tecnici o aziende del settore. Ad ogni modo, ci si può rivolgere ad un Ordine Professionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo Ordine ingegneri, Ordine Architetti, Avvocati, Periti ecc. ecc.) il quale saprà suggerire un professionista qualificato. Oppure, se abita in un un condominio, anche all’associazione regionale amministratori di condominio (ANACI-ER) per verificare se eventualmente hanno suggerimenti/collaborazioni con professionisti per questo tipo di progetti.

4. Siamo un certo numero di villette a schiera ognuna con accesso privato e funzionalmente indipendente. Ogni villetta ha un proprio numero civico. È stato costituito un condominio per la gestione delle parti comuni.
Vorrei sapere se in queste condizioni è possibile attivare un gruppo di autoconsumo collettivo oppure non essendo il condominio identificabile con un solo numero civico non si può ed è solo possibile aderire eventualmente ad una Comunità energetica rinnovabile.

In base a quanto indicato al paragrafo 1.2.3.4 delle nuove Regole Operative CACER recentemente aggiornate pubblicate dal GSE, la definizione di "condominio" ai fini della configurazione di "gruppo di autoconsumatori" specifica che essi "possono essere costituiti anche da più edifici aventi parti comuni, come definite ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, come nel caso delle villette a schiera o dei cosiddetti “supercondomini” in considerazione dell’introduzione nel codice civile dell’art. 1117 bis con la Legge 220/2012 di riforma del condomini.

5. Sarei interessato ad approfondire il tema delle Comunità energetiche. Cosa dovrei sapere per attivarne una?

Può trovare le informazioni di base sui primi passi per la creazione di una comunità energetica rinnovabile consultando questo link. Inoltre, nella suddetta pagina web, troverà altri documenti utili per approfondire. 

6. Le configurazioni di autoconsumo diffuso quali Comunità energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumatori collettivi possono includere anche impianti da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici?

Sì. È sufficiente che siano alimentati da fonti rinnovabili, qualunque sia la fonte o la tecnologia impiegata.

7. I clienti finali che costituiscono una Comunità energetica rinnovabile (CER) o un gruppo di autoconsumatori collettivi devono essere tutti nel mercato libero?

Per poter costituire una CER o un gruppo di autoconsumatori e accedere agli incentivi occorre che i rapporti tra i soggetti che intendono parteciparvi siano regolati da un contratto di diritto privato che:
a) prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
b) individua univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
c) consente ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Nel caso, ad esempio di condomìni, il contratto può essere costituito anche dal verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

Alla luce di quanto sopra possono partecipare tutti i clienti finali anche se non aderenti al mercato libero.

8. Ho un impianto fotovoltaico già installato, posso entrare in una Comunità energetica rinnovabile (o costituire un Gruppo di autoconsumo collettivo con gli altri condomini)?

La disciplina definitiva introdotta da D.Lgs 199/2021 con i successivi decreti e regolamenti, stabilisce che ai fini dell’accesso agli incentivi previsti dal decreto CACER gli impianti devono essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs (ovvero entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021).
Nel caso si tratti di una Comunità Energetica, gli impianti inoltre non devono essere entrati in esercizio prima della regolare costituzione della CER.
La CER si intende regolarmente costituita laddove lo statuto/atto costitutivo della CER preveda un oggetto sociale conforme a quanto indicato alla lettera a) del paragrafo 1.2.2.2 Parte II delle Regole Operative CACER.

Per gli impianti entrati in esercizio prima della regolare costituzione della CER e dell’entrata in vigore del Decreto CACER (ovvero prima del 24/01/2024) e comunque a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. 199/21 (16/12/2021), dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l’impianto sia stato realizzato. ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER.

In tal caso il requisito dovrà essere dimostrato dalla produzione di documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell’impianto (con tracciabilità certificata della firma) e la richiesta di accesso alla tariffa incentivante dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del Portale del GSE.

Le configurazioni possono prevedere anche impianti “esistenti”, ove per esistenti si intendono impianti entrati in esercizio fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/21 (ovvero fino al 15 dicembre 2021), diversi da quelli già facenti parte di CER e di sistemi di autoconsumo collettivo costituiti.

Nel caso di CER, la potenza degli impianti esistenti non può superare il 30% della potenza complessiva degli impianti appartenenti alla configurazione.

Si specifica che l’energia elettrica immessa in rete da impianti esistenti rileva anche ai fini del calcolo dell’energia condivisa ed infine che gli impianti “esistenti” non accedono agli incentivi, ma l’energia immessa da tali impianti viene considerata nel computo dell’energia autoconsumata su cui viene riconosciuto il contributo di valorizzazione.

9. Ci sono incentivi o altre forme di sostegno, nazionali o regionali, dedicati a sostenere la realizzazione di impianti a servizio delle comunità energetiche rinnovabili (CER)? 

Allo stato attuale esistono le seguenti principali possibilità:

  • i contributi PR Fesr 2021-2027, priorità 2, azione 2.2.3 messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna con il bando approvato con delibera di Giunta regionale n. 805 del 14 maggio 2024 per l’installazione degli impianti di produzione e accumulo dell’energia a servizio delle comunità energetiche stesse e delle relative spese tecniche. Beneficiarie del contributo sono esclusivamente le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), costituite in conformità con la Dir. 2018/2001/UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa (D.Lgs. 199/2021, il DM 414/2023 e il DD 22/2024). Per maggiori dettagli si rimanda alla pagina web dedicata al bando;
  • i contributi in conto capitale previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR i cui beneficiari sono le CER ed i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti. Tutti i dettagli possono essere si possono trovare consultando la Parte III delle Regole Operative CACER. A tali contributi oltre che gli impianti a servizio delle CER possono accedere anche gli impianti a servizio dei Gruppi di autoconsumo collettivo.

10. Sono un soggetto privato (es. impresa, cittadino) interessato a costituire una Comunità energetica rinnovabile. E’ obbligatorio che alla Comunità partecipi anche un soggetto pubblico (es. Comune)?

Come prescritto dall’art. 31 c.1 del D.lgs. 199/2021 (di recepimento della Dir. 2018/2001/UE) una Comunità energetica rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico:

a) basato sulla partecipazione aperta e volontaria e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI (e non anche grandi imprese) enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale (per l’elenco completo ed esaustivo si rimanda all’art. 31 c.1 lett. b) del D.lgs. 199/2021);

b) aperto a tutti i consumatori, siano essi prosumer (produttori e consumatori di energia rinnovabile), o semplici consumer (consumatori di energia, sprovvisti di impianti di produzione di energia rinnovabile) - ivi compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Pertanto non è obbligatoria la presenza di soggetti pubblici fra i membri che costituiscono una CER, fermo restando che non è possibile precluderne l’accesso.

11. Come posso individuare la cabina di trasformazione primaria di riferimento per la mia utenza elettrica?

Per individuare l’area convenzionale sottesa alla cabina primaria di riferimento per i punti di connessione delle utenze elettriche (POD) come previsto dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso-TIAD (delibera ARERA 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022) è disponibile una mappa interattiva predisposta dal GSE raggiungibile a questo link.

Lo strumento consente di localizzare le aree convenzionali facendo una ricerca in base all’indirizzo di fornitura e di verificare che i punti di connessione siano inclusi nell'area sottesa alla medesima cabina primaria.
Le informazioni in essa contenute vengono aggiornate ogni 2 anni.
La mappa non fornisce informazioni relative alle isole minori non interconnesse poiché in tal caso l’area coincide con l’intera estensione dell’isola.

12. Gli impianti installati su aree agricole sono ammessi alle tariffe incentivanti previste per le Configurazioni di autoconsumo diffuso (CACER)?

Sì, gli impianti installati su aree agricole possono accedere agli incentivi previsti per le CACER, fermo restando il rispetto dei relativi requisiti tecnici necessari e gli adempimenti autorizzativi previsti a livello regionale.

13. E’ possibile cumulare la tariffa incentivante con il contributo PNRR o altri contributi Regionali/provinciali in conto capitale?

Si, la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale quali il bando della Regione Emilia-Romagna per il finanziamento degli impianti delle CER, nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50% Pertanto, se un produttore ottenesse un contributo in conto capitale, di qualunque tipologia, di intensità di aiuto superiore al 40%, non è possibile ottenere la tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta dall’impianto in questione.

L’intensità di aiuto è calcolata come rapporto tra il contributo ricevuto per kW e il costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, definito sulla base delle misure a valere sulle quali è stato erogato il contributo. Nel caso di accesso a misure che non prevedano un costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW occorrerà prendere a riferimento i valori di cui all’Appendice E delle Regole Operative CACER.

14. Una Esco può assumere il ruolo di Referente di una configurazione CACER?

Si, purché la Esco sia certificata UNI 11352 e sia un produttore terzo di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione.

15. Esiste un vincolo relativamente alla posizione geografica dei produttori e dei consumatori membri della stessa CER o di una delle altre configurazioni di autoconsumo diffuso (CACER) ai fini dell’accesso agli incentivi?

Si, tutti i consumatori e tutti i produttori devono essere ubicati nell’area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla medesima cabina elettrica primaria.

16. Per attivare un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è necessario costituire un soggetto giuridico come per le CER?

No, infatti, ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso (incentivi), i soggetti facenti parte di un gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente, devono aver sottoscritto un contratto di diritto privato che possegga i seguenti requisiti:

  • prevedere il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
  • individuare univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
  • consentire ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
  • prevedere che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario (55% o 45% nel caso sia presente un contributo in conto capitale) sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Nel caso di condomìni, per le finalità di regolazione dei rapporti tra i soggetti appartenenti al gruppo di autoconsumatori (precedente punto lett. c), si considera valido anche il verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al suddetto gruppo.

Il perfezionamento dell’accordo deve avvenire prima della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso

Per approfondimenti si rimanda alle Regole Operative CACER par. 1.2.3 “Gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente” e seguenti.

17. Chi può attivare una configurazione di autoconsumo individuale a distanza che utilizza la rete di distribuzione?

La configurazione di autoconsumatore individuale a distanza che utilizza la rete di distribuzione può essere attivata da tutti i clienti finali, ivi incluse le Grandi imprese e le imprese che svolgono come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica (codice ATECO diverso da 35.11.00 o 35.14.00).

Tale configurazione deve prevedere la presenza di un solo cliente finale. Tutti i punti di connessione in prelievo inseriti nella configurazione dovranno pertanto essere nella titolarità di tale soggetto che dovrà, inoltre, avere la piena disponibilità delle aree ove sono ubicati gli impianti di produzione facenti parte della configurazione.

Gli impianti di produzione possono essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestiti da un soggetto terzo, purché lo stesso sottostia alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile.

Ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti dal Decreto CACER i punti di prelievo ed immissione devono essere sottesi alla medesima cabina primaria.

18. Quali sono i principali requisiti che gli impianti a fonti rinnovabili devono possedere ai fini dell’accesso agli incentivi previsti dal Decreto CACER? 

Per poter ricevere la tariffa premio ogni impianto di produzione da fonti rinnovabili deve:

  1. essere stato realizzato tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti;
  2. avere potenza massima di 1 MW;
  3. essere entrato in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 (ovvero entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021);
  4. nel caso di comunità energetica, essere entrato in esercizio successivamente alla regolare costituzione del soggetto giuridico CER;
  5. rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle Regole Operative GSE.

Per approfondimenti sugli ulteriori requisiti, quali ad esempio sui componenti, sugli impianti biomassa/biogas, o sui progetti finalizzati alla produzione di idrogeno, si rimanda alle Regole Operative CACER par. 1.2.1.2 Impianti di produzione e interventi ammessi.

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ultima modifica 2024-05-29T14:38:51+02:00
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