Le comunità energetiche

Faq

Domande e risposte frequenti aggiornate al 02/10/2023

1. Sono un cittadino, vorrei entrare a far parte di una Comunità energetica, come posso fare?

Per i clienti finali interessati alla partecipazione ad una comunità energetica rinnovabile già costituita, segnaliamo che le attività di mappatura e l'attivazione del Registro regionale previsto dalla legge regionale n. 5/2022 "Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente" sono in corso di definizione in quanto dovranno avvenire in coordinamento con il soggetto pubblico a tale scopo delegato per la ricognizione su scala nazionale (GSE S.p.A) ed a tutt'oggi il numero di comunità riconosciuto ufficialmente su tutto il territorio nazionale è ancora esiguo.

Non sono quindi ancora disponibili elenchi pubblici di comunità energetiche. Ciò premesso, gli interessati possono provare a contattare il proprio Comune di residenza/domicilio per sapere se sta promuovendo o è a conoscenza di Comunità energetiche rinnovabili costituite o costituende.

Per aggiornamenti sulle notizie a tema si può consultare la specifica Area Tematica sul Portale Energia dell'Emilia-Romagna ed eventualmente iscriversi alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sull’argomento.

2. Una cosiddetta “Grande Impresa” può partecipare ad una Comunità energetica rinnovabile?

L’art. 2 par. 1 punto 16 lett. p) Dir. 2018/2001/UE (RED II), recita:

“16) «comunità di energia rinnovabile» soggetto giuridico:

  1. che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;
  2. i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
  3. il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;”

L'art. 31 comma 1) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 con cui è stata recepita la sopracitata Dir. 2018/2001/UE (RED II) recita:

"1. I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità
energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:
.... omissis....
b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)."

Ad oggi, pertanto, in base alla Dir. 2018/2001/UE (RED II) ed in attesa del consolidamento della nozione di “potere controllo" prevista dalla normativa italiana deve dunque escludersi tout court la partecipazione delle Grandi imprese alle Comunità energetiche rinnovabili in qualità di membro o azionista.

3. Chi contattare per valutare la fattibilità ed i costi, ed eventualmente progettare ed attivare una Comunità energetica rinnovabile o un Gruppo di autoconsumo?

Vigendo il principio di libera concorrenza non possiamo indicare nominativi di tecnici o aziende del settore. Ad ogni modo, ci si può rivolgere ad un Ordine Professionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo Ordine ingegneri, Ordine Architetti, Avvocati, Periti ecc. ecc.) il quale saprà suggerire un professionista qualificato. Oppure, se abita in un un condominio, anche all’associazione regionale amministratori di condominio (ANACI-ER) per verificare se eventualmente hanno suggerimenti/collaborazioni con professionisti per questo tipo di progetti.

4. Siamo un certo numero di villette a schiera ognuna con accesso privato e funzionalmente indipendente. Ogni villetta ha un proprio numero civico. È stato costituito un condominio per la gestione delle parti comuni.
Vorrei sapere se in queste condizioni è possibile attivare un gruppo di autoconsumo collettivo oppure non essendo il condominio identificabile con un solo numero civico non si può ed è solo possibile aderire eventualmente ad una Comunità energetica rinnovabile

In base a quanto indicato al punto 2.2.3 delle Regole Tecniche pubblicate dal GSE ed attualmente in vigore, la definizione di "condominio" ai fini della configurazione di "gruppo di autoconsumatori" specifica che essi "possono essere costituiti anche da più edifici aventi parti comuni, come definite ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, come nel caso delle villette a schiera o dei cosiddetti “supercondomini” in considerazione dell’introduzione nel codice civile dell’art. 1117-bis con la legge 220/2012 di riforma del condomini.

5. Sarei interessato ad approfondire il tema delle Comunità energetiche. Cosa dovrei sapere per attivarne una?

Può trovare le informazioni di base sui primi passi per la creazione di una comunità energetica rinnovabile consultando questo link. Inoltre, nella suddetta pagina web, troverà altri documenti utili per approfondire. È altresì stato attivato un help desk.

6. Le configurazioni di autoconsumo diffuso quali Comunità energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumatori collettivi possono includere anche impianti da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici?

Sì. È sufficiente che siano alimentati da fonti rinnovabili, qualunque sia la fonte o la tecnologia impiegata.

7. I clienti finali che costituiscono una Comunità energetica rinnovabile (CER) o un gruppo di autoconsumatori collettivi devono essere tutti nel mercato libero?

Per poter costituire una CER o un gruppo di autoconsumo e accedere agli incentivi occorre che i rapporti tra i soggetti che intendono parteciparvi siano regolati da un contratto di diritto privato che:

a) prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
b) individua univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
c) consente ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Nel caso, ad esempio di condomìni, il contratto può essere costituito anche dal verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

Alla luce di quanto sopra possono partecipare sia i clienti finali in regime di mercato tutelato, sia quelli aderenti al mercato libero.

8. Ho un impianto fotovoltaico già installato, posso entrare in una Comunità energetica rinnovabile (o costituire un Gruppo di autoconsumo collettivo con gli altri condomini)?

La disciplina introdotta dall’articolo 42-bis del decreto-legge 162/19, che definisce le modalità e condizioni a cui è consentito attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili, ha carattere transitorio.

In particolare, la disciplina trova applicazione per gli impianti di produzione o porzioni di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili con potenza complessiva non superiore ai 200 kW, entrati in esercizio a partire dal 1° marzo 2020 e fino all’adozione da parte del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e di ARERA dei relativi provvedimenti attuativi. In particolare i citati decreti dovranno definire rispettivamente:

a) nuovi criteri e modalità per la concessione di incentivi (MASE) e,
b) le modalità e la regolazione economica per l’energia elettrica oggetto di condivisione in edifici e condomini o nell’ambito di comunità di energia rinnovabile (ARERA).

Ad oggi risulta approvato solo il provvedimento di cui al precedente punto b).

Pertanto, ad oggi, l'impianto fotovoltaico di cui è proprietario può far parte di una Comunità energetica rinnovabile e accedere agli incentivi previsti se di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrato in esercizio dopo il 1° marzo 2020 e rispetta i requisiti tecnici specifici per gli impianti indicati al Capitolo 2 delle "Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa" del GSE.

9. Ci sono incentivi o altre forme di sostegno, nazionali o regionali per chi voglia costituire un Gruppo di autoconsumo collettivo o una Comunità energetica rinnovabile?

Allo stato attuale non esistono bandi, sia nazionali che regionali, per il finanziamento all'installazione di impianti da fonte rinnovabile a servizio di comunità energetiche rinnovabili.

Può consultare la pagina dei bandi regionali del settore energia a questo link per rimanere aggiornato sui futuri bandi.

Le attuali opportunità di incentivazione per i cittadini (es. detrazioni fiscali) sono elencate in questa pagina.

Al momento la Regione Emilia-Romagna ha recentemente pubblicato un bando per lo sviluppo delle comunità energetiche attraverso la concessione di contributi economici a copertura dei costi per la predisposizione degli studi di fattibilità e per la costituzione delle stesse, quindi NON per l'installazione degli impianti, anche se non è escluso che in futuro vengano previsti bandi con tale finalità.

Può trovare a questo link il testo del bando prima citato, mentre può consultare questa pagina sul Portale Energia per restare aggiornato sui bandi successivi.

10. Sono un soggetto privato (es. impresa, cittadino) interessato a costituire una Comunità energetica rinnovabile. E’ obbligatorio che alla Comunità partecipi anche un soggetto pubblico (es. Comune)?

Come prescritto dall’art. 31 c.1 del D.lgs. 199/2021 (di recepimento della Dir. 2018/2001/UE) una Comunità energetica rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico:

a) basato sulla partecipazione aperta e volontaria e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI (e non anche grandi imprese) enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale (per l’elenco completo ed esaustivo si rimanda all’art. 31 c.1 lett. b) del D.lgs. 199/2021);

b) aperto a tutti i consumatori, siano essi prosumer (produttori e consumatori di energia rinnovabile), o semplici consumer (consumatori di energia, sprovvisti di impianti di produzione di energia rinnovabile) - ivi compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Pertanto non è obbligatori a la presenza di soggetti pubblici fra i membri che costituiscono una CER, fermo restando che non è possibile precluderne l’accesso.

11. Come posso individuare la cabina di trasformazione primaria di riferimento per la mia utenza elettrica?

Per individuare la  cabina primaria  di riferimento per i punti di connessione delle utenze elettriche (POD) come previsto con delibera ARERA 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022, di approvazione del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) è disponibile dal 29 settembre una mappa interattiva predisposta dal GSE raggiungibile a questo link.

Rispetto alle norme nazionali transitorie il legislatore, con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ha ampliato il perimetro d’azione delle CER. In particolare, le modifiche più significative consistono nell’estensione del perimetro delle comunità in termini di potenza del singolo impianto (da 200 kW a 1 MW) e di possibilità di partecipazione da parte dei potenziali membri (ampliamento del perimetro di afferenza dei membri della comunità dalla cabina secondaria a quella primaria).

Si ricorda che, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica previsto ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 199/2021, resta in vigore la disciplina transitoria, definita dalla delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA che limita le configurazioni ammissibili alla cabina di trasformazione in media/bassa tensione (cabina secondaria).

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ultima modifica 2023-10-12T11:40:55+02:00
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