Le comunità energetiche

I contributi economici

I diversi incentivi previsti per le Cer

L’attuale impianto normativo prevede per le CACER un sistema di contributi in conto esercizio che si vanno ad aggiungere ai benefici economici derivanti dalla semplice realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile (es. ricavi dalla vendita dell’energia).

Se prendiamo ad esempio un impianto fotovoltaico, questo permette un risparmio diretto in bolletta, grazie all’autoconsumo fisico dell’energia prodotta, oltre ad un ricavo da vendita derivante dall’energia eccedente immessa in rete, eventualmente stipulando un contratto di ritiro dedicato per l’energia immessa in rete (RID) con il GSE.

I ricavi hanno una durata commisurata alla vita utile dell’impianto e non vengono condizionati da una ipotetica messa a disposizione dell’impianto per una configurazione di autoconsumo: per espressa previsione normativa l'intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del produttore (rif. art.4 c.2 Decreto CACER) .

Il Decreto CACER prevede diverse tipologie di contributi economici spettanti alle configurazioni di autoconsumo diffuso, ed in particolare:

1. una tariffa premio sull’ “energia elettrica incentivata”. La tariffa può essere richiesta fino al trentesimo giorno successivo alla data di raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027;

2. un corrispettivo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera 727/2022/R/eel dell'ARERA.

Tali contributi in conto esercizio hanno una durata ventennale (20 anni) e si basano, come delineato da ARERA, su un modello regolatorio virtuale che consente di valorizzare l’autoconsumo basandosi sul calcolo dell’energia prodotta e consumata nello stesso momento all’interno di un determinato perimetro geografico (cabina primaria), senza che sia necessaria una porzione di rete elettrica dedicata in maniera esclusiva, come accade in altre realtà europee. Il modello virtuale salvaguarda l’autonomia di tutti i soggetti riguardo la possibilità di scegliere e cambiare fornitore, indipendentemente dalla partecipazione ad una configurazione e tutela la libera partecipazione alle diverse configurazioni di autoconsumo.

Pertanto il corrispettivo di valorizzazione viene concesso al cosiddetta “energia elettrica condivisa autoconsumata” ovvero al minimo tra l’energia elettrica immessa in rete e l’energia elettrica prelevata per l’insieme dei punti di connessione sottesi al perimetro della medesima cabina primaria e che rilevano ai fini di una configurazione per l’autoconsumo diffuso.

La tariffa premio è invece concessa alla cosiddetta “energia incentivata” ovvero alla quota parte di energia condivisa autoconsumata prodotta da impianti incentivabili. Per poter ricevere la tariffa premio ogni impianto di produzione da fonti rinnovabili deve rispettare i seguenti requisiti:
1. essere stato realizzato tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti;
2. avere potenza massima di 1 MW;
3. essere entrato in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 (ovvero entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021);
4. nel caso di comunità energetica, essere entrato in esercizio successivamente alla regolare costituzione del soggetto giuridico CER;
5. rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle Regole Operative GSE.

Gli impianti “esistenti” (entrati in esercizio prima del 16 dicembre 2021) non accedono agli incentivi, ma l’energia immessa da tali impianti viene considerata nel computo dell’energia autoconsumata su cui viene riconosciuto il contributo di valorizzazione. Nel caso di CER, la potenza degli impianti esistenti non può superare il 30% della potenza complessiva degli impianti appartenenti alla configurazione.

Inoltre è previsto un contributo in conto capitale (a fondo perduto) a valere sulle risorse del PNRR, (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2) fino al 40% dei costi ammissibili, destinato solo alle configurazioni di GAC e CER, i cui impianti sono collocati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Le richieste di accesso al contributo devono essere inviate entro e non oltre il 31 marzo 2025 e tutti gli impianti ammessi al contributo dovranno entrare in esercizio entro 18 mesi a partire dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026. La misura si applica fino al 30 giugno 2026, per la realizzazione di una potenza complessiva di almeno 2 GW, nel limite delle risorse finanziarie attribuite dal PNRR, di 2,2 miliardi di euro.

Il corrispettivo di valorizzazione 

Il corrispettivo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata riconosce ai membri delle configurazioni di autoconsumo diffuso il minor utilizzo del sistema elettrico per il trasporto dell’energia. Per questa ragione questo tipo di contributo non dipende dalla tipologia di impianto di produzione ma dall’effettiva distanza geografica fra la produzione e il consumo di energia.

Il corrispettivo unitario viene calcolato mensilmente moltiplicando l’energia autoconsumata per un corrispettivo unitario forfettario definito annualmente da ARERA, somma della parte unitaria variabile della tariffa di trasmissione per le utenze in bassa tensione e del valore più elevato della componente variabile di distribuzione per le utenze altri usi in bassa tensione. Per il 2024 la tariffa di trasmissione è pari a 10,57 euro/MWh, mentre la componente di distribuzione è 0,65 euro/MWh.

Nel caso di Gruppo di autoconsumo collettivo nei quali l’autoconsumo avviene all’interno del medesimo edificio è previsto un contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate. Il coefficiente delle perdite di rete evitate (cPR) varia a seconda del livello di tensione e del prezzo zonale di mercato, per il 2023 i valori sono 1,5 euro/MWh in bassa tensione e 3,3 euro/MWh in media tensione.

La tariffa premio 

La tariffa incentivante definita dal Decreto CACER è differenziata per scaglioni di potenza degli impianti ed è composta da una parte fissa ed una variabile. Quest’ultima è funzione del prezzo di mercato dell'energia elettrica (prezzo zonale orario (PZO) ed aumenta se il prezzo di mercato diminuisce.

La tariffa premio (TIP) è calcolata su base oraria secondo le seguenti formule:

a) per impianti di potenza > 600 kW
TIP: 60 + max (0; 180 – Pz) - La tariffa premio non può eccedere il valore di 100 €/MWh

b) per impianti di potenza > 200 k e ≤ 600 kW
TIP: 70 + max (0; 180 – Pz) - La tariffa premio non può eccedere il valore di 110 €/MWh.

c) Per impianti di potenza ≤ 200 kW
TIP: 80 + max (0; 180 – Pz) - La tariffa premio non può eccedere il valore di 120 €/MWh.

Dove Pz è il prezzo zonale orario dell’energia elettrica.

Per l’energia incentivabile prodotta da impianti fotovoltaici la tariffa è incrementata dal fattore di correzione territoriale che tiene conto dei diversi livelli di insolazione, e che ha un valore di + 4 euro/MWh per le regioni del centro e + 10 euro/MWh per le regioni del nord (tra cui rientra la Regione Emilia-Romagna). Ad esempio nel caso di un impianto di oltre 600 kW localizzato sul territorio dell’Emilia-Romagna Italia la tariffa varia da un minimo di 70 euro/MWh (per prezzi zonali orari uguali a 180 euro/MWh) a un massimo di 110 euro/MWh (per prezzi zonali orari inferiori o uguali a 140 euro/MWh).

Al fine di rafforzare le ricadute territoriali, è stato introdotto l’obbligo, per tutte le configurazioni incentivate, di destinare l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario il 55% (45% nel caso di accesso a contributi in conto capitale) ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o di utilizzarlo per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

In caso di contributi in conto capitale ricevuti per la realizzazione dell’impianto, ammissibili fino a massimo il 40% dell’investimento, la tariffa subisce invece una riduzione lineare fino al 50%. Questa riduzione non è applicata all’energia incentivata afferente a punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e protezione ambientale.. Ad esempio la tariffa premio spettante all’energia incentivabile prodotta da un impianto che ha avuto accesso ad un contributo a fondo perduto del 40% (es. contributo PNRR) sarà ridotta del 50% oppure del 25% se il contributo è stato del 20%.

Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all’energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.

La tariffa premio incentivante non è cumulabile con:

  • altre forme di incentivo in conto esercizio;
  • Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
  • contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili;
  • altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili.

Il contributo PNRR 

La Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del PNRR mette a disposizione 2,2 miliardi di euro fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno. Il beneficio è erogato sottoforma di contributo in conto capitale per impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e inseriti in configurazioni di Comunità energetiche rinnovabili (CER) o di Gruppo di autoconsumatori e ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Il soggetto beneficiario del contributo deve essere il soggetto, dotato di autonomia patrimoniale, che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto. In relazione alla configurazione, il soggetto beneficiario può essere:

1. la CER, nel caso di Comunità energetica rinnovabile;
2. un produttore e/o cliente finale socio/membro della CER o che fa parte del Gruppo di autoconsumatori collettivi;
3. il legale rappresentante dell’edificio/condominio, nel caso di Gruppo di autoconsumatori.

L'impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo in conto capitale, deve rispettare i seguenti requisiti:

1. essere di nuova costruzione o un potenziamento di impianto esistente
2. avere una potenza non superiore a 1 MW
3. essere ubicato in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta)
4. avere data di avvio dei lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo
5. disporre del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ove previsto
6. disporre del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto
7. essere ubicato nell'area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER o di Gruppi di autoconsumatori di cui l'impianto farà parte
8. entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026
9. rispettare i requisiti sugli impianti di produzione ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH (Do No Significant Harm) e dal tagging climatico
10. essere inserito, una volta realizzato, in una configurazione di Comunità energetiche rinnovabili (CER) o di Gruppo di autoconsumatori per la quale risulti attivo il contratto per l'erogazione della tariffa incentivante.

La richiesta di accesso al contributo deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, entro il 31 marzo 2025 (fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili pari a 2.200.000.000 euro) attraverso il portale “SPC-Sistemi di Produzione e Consumo", disponibile nell'area clienti GSE.

Il contributo potrà essere al massimo pari al 40% della spesa ammissibile definita in base ai massimali di spesa definiti all’allegato 2 del decreto CACER, o comunque non superiore al 40% del costo sostenuto per il quale si richiede il finanziamento.

Potenza di impianto Massimale di spesa ammissibile
P ≤ 20 kW 1.500 €/kW
 20 < P ≤ 200 kW 1.200 €/kW
 200 < P ≤ 600 kW 1.100 €/kW
P > 600 kW 1.050 €/kW


Le spese tecniche (es. progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudi ecc. ecc.) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento. Inoltre, le spese devono essere sostenute successivamente all'avvio dei lavori, pena la loro inammissibilità.

Il contributo PNRR non è cumulabile con:

  • incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante prevista per le CACER;
  • Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
  • detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
  • altri contributi in conto capitale sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea;
  • altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale.

Per approfondire

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ultima modifica 2024-06-04T12:39:52+02:00
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