Le comunità energetiche

I contributi economici

A coloro che aderiscono ad una comunità energetica rinnovabile o all'autoconsumo collettivo viene riconosciuto un beneficio diretto in termini di incentivo premio per l'energia condivisa all'interno della comunità stessa, una riduzione dei costi in bolletta di alcune tariffe derivanti dal minor utilizzo del sistema elettrico, oltre a una diminuzione del costo attribuito al consumo dell’energia perché prodotta e autoconsumata direttamente (questo solo per l’utente allacciato all’impianto di generazione, cosiddetto autoconsumo fisico).

L’incentivo premio viene erogato sulla base dell’energia condivisa: ossia quella definita come il minimo, in ogni ora, tra la somma dell’energia elettrica prodotta ed effettivamente immessa in rete e la somma dell’energia prelevata dai punti di connessione (POD) del gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente o di una comunità energetica rinnovabile.

In pratica, la quota di energia elettrica prodotta ed immessa nella rete pubblica, che vede un consumo da parte dei membri della comunità energetica, viene denominata energia condivisa ed è valorizzata tramite una tariffa incentivante individuata dal governo italiano.

Per ciascun kWh di energia elettrica condivisa viene riconosciuto dal GSE, per un periodo di 20 anni:

  • un corrispettivo unitario: somma della tariffa di trasmissione per le utenze in bassa tensione, pari a 8,48 €/MWh per l’anno 2023, e del valore più elevato della componente variabile di distribuzione per le utenze altri usi in bassa tensione, pari a 0,60 €/MWh per l’anno 2023;
  • nel caso di autoconsumo collettivo è previsto un contributo aggiuntivo per perdite di rete evitate. A puro titolo di esempio prendendo a riferimento, il Prezzo Unico Nazionale medio del 2021 si avrebbe un valore pari a circa 3,2 €/MWh per la bassa tensione e circa 1,5 €/MWh per la media tensione;
  • una tariffa premio pari a 100 €/MWh per i gruppi di autoconsumatori e 110 €/MWh per le comunità.

Il valore dell’incentivo erogato, sia nel caso dell’autoconsumo collettivo che in quello delle comunità energetiche, è cumulabile con le detrazioni fiscali ad esclusione del Superbonus. Infatti non viene riconosciuta la tariffa premio sull’energia elettrica condivisa ascrivibile alla quota di potenza per cui trova applicazione il Superbonus (primi 20 kWp).

Infine è cumulabile con altri contributi destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, come nel caso del Pnrr e della legge regionale n. 5/2022.

Per approfondire

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ultima modifica 2023-09-20T10:47:47+02:00
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