Le comunità energetiche

Autoconsumo collettivo e Comunità energetiche rinnovabili. Cosa sono e quali sono i benefici

Il quadro normativo

Nell’ambito del pacchetto di misure Energia pulita per i cittadini europei (Clean Energy for all Europeans), l’Unione europea ha diffuso la direttiva 2018/2011/Ue, nota come direttiva RED II, che mira alla promozione delle fonti rinnovabili, riconoscendo i modelli di autoconsumo collettivo e di comunità energetiche rinnovabili.

In Italia, la il decreto-legge n. 162/2019 ha reso operativa questa direttiva in modo anticipato, tramite una fase di sperimentazione, normando per la prima volta le ipotesi di condivisione dell’energia elettrica, generata da fonti rinnovabili tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Il decreto legislativo n. 199/2021 ha recepito in modo completo la direttiva europea, diventando la principale norma di riferimento in materia.

L’Autorità per l’energia (ARERA) ha approvato la delibera 727/2022/R/eel che contiene il TIAD (“Testo integrato autoconsumo diffuso”); il testo stabilisce le modalità per la valorizzazione dell'energia derivante dall'autoconsumo diffuso, comprese le comunità energetiche.

Ma il nuovo quadro normativo, compreso quanto stabilito nella delibera di ARERA, sarà pienamente operativo solo a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che dovrà stabilire la regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia elettrica.

Allo stato attuale i consumatori di energia elettrica possono associarsi in due modi:

  • Autoconsumo collettivo o gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente; 
  • Comunità energetiche rinnovabili (CER).

Autoconsumo collettivo

L’autoconsumo collettivo, o gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente, è un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso condominio o edificio.

L’esempio classico è quello di un condominio con più unità abitative e con un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili installato nell’area comune, in grado di soddisfare una quota del fabbisogno di energia elettrica sia per le utenze condominiali che per quelle delle unità immobiliari autonome (appartamenti), e la cui energia prodotta in eccesso, rispetto ai fabbisogni dei consumatori, è immessa in rete per la vendita.

Comunità energetiche rinnovabili (CER)

Quando l’autoconsumo collettivo trascende l’ambito di un unico edificio o condominio, siamo di fronte ad una CER ovvero “un soggetto giuridico” fondato sulla “partecipazione aperta e volontaria”, il cui scopo prioritario non è la generazione di profitti finanziari, ma il raggiungimento di benefici ambientali, economici e sociali per i suoi membri o soci o al territorio in cui opera.

Vi possono partecipare persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali, del terzo settore o autorità locali (comprese le amministrazioni comunali) purché ubicate nello stesso Comune dove si trova l’impianto di generazione.

Fino all'adozione del decreto attuativo da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, gli impianti a fonti rinnovabili che possono partecipare ad una CER devono avere potenza non superiore ai 200 kW ed essere entrati in esercizio a partire dal 1° marzo 2020. Inoltre i punti di connessione dei soggetti membri o azionisti e facenti parte della configurazione di Comunità di energia rinnovabile e degli impianti di produzione devono essere sottesi alla medesima cabina di trasformazione BT/MT (cabina secondaria).

Tali requisiti specifici degli impianti e dei punti di connessione, valevoli per il periodo transitorio, hanno dimostrato nella prima fase attuativa limiti e criticità riguardanti da un lato la difficoltà di creare comunità “che partono dal basso” stante il vincolo suddetto della cabina secondaria, dall’altro il limite di taglia di 200 kW ha generato scarso stimolo all’installazione di impianti su grandi superfici industriali e all’installazione di impianti diversi dal fotovoltaico.

Pertanto il legislatore, con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ha ampliato il perimetro d’azione delle CER. In particolare, le modifiche più significative consistono nell’estensione del perimetro delle comunità in termini di potenza del singolo impianto (da 200 kW a 1 MW) e di possibilità di partecipazione da parte dei potenziali membri (ampliamento del perimetro di afferenza dei membri della comunità dalla cabina secondaria a quella primaria). Gli impianti devono essere entrati in esercizio dopo il 15 dicembre 2021, tuttavia le comunità energetiche rinnovabili possono detenere anche impianti esistenti fino al 30% della potenza totale detenuta.

Tali modifiche (estensione da 200 kW a 1 MW e ampliamento da cabina secondaria a quella primaria) saranno operative soltanto dopo l’emanazione del decreto ministeriale attuativo e la contestuale entrata in vigore del “Testo integrato autoconsumo diffuso” di ARERA.

Per approfondire

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ultima modifica 2023-09-20T10:44:47+02:00
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