Cumulabilità e fiscalità
Gli incentivi per gli interventi realizzati da soggetti privati non sono cumulabili con altri incentivi statali, tra cui:
le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia
le detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente
i titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) per interventi di efficienza energetica negli usi finali dell’energia
Sono cumulabili con:
- i fondi di garanzia
- i fondi di rotazione
- i contributi in conto interesse
- altri incentivi non statali, nei limiti di un finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili.
Per interventi presso edifici pubblici o ad uso pubblico gli incentivi sono cumulabili, oltre che con i fondi di garanzia, con i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse, anche con contributi in conto capitale, non statali, nei limiti di un finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili.
Gli incentivi per gli interventi realizzati da soggetti privati titolari di reddito d’impresa o reddito agrario sono cumulabili con altri incentivi non statali, nel limite del 60% previsto dalla legislazione sugli aiuti di Stato.
L’incentivo erogato ha natura di contributo in conto impianti e non è assoggettato a ritenuta del 4%.
Gli interventi che prevedono l’utilizzo di un componente, un impianto o una parte di impianto realizzati o sostituiti per i quali siano già stati riconosciuti gli incentivi previsti dal decreto, non possono essere ammessi all’incentivazione tuttavia l’ammontare dell’incentivo sarà la somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.