Gli incentivi per gli interventi realizzati da soggetti privati non sono cumulabili con altri incentivi statali, tra cui:

  • le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia

  • le detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente

  • i titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) per interventi di efficienza energetica negli usi finali dell’energia

Sono  cumulabili con:

  • i fondi di garanzia
  • i fondi di rotazione 
  • i contributi in conto interesse
  • altri incentivi non statali, nei limiti di un finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili.

Per interventi presso edifici pubblici o ad uso pubblico gli incentivi sono cumulabili, oltre che con i fondi di garanzia, con i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse, anche con contributi in conto capitale, non statali, nei limiti di un finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili.

Gli incentivi per gli interventi realizzati da soggetti privati titolari di reddito d’impresa o reddito agrario sono cumulabili con altri incentivi non statali, nel limite del 60% previsto dalla legislazione sugli aiuti di Stato.

L’incentivo erogato ha natura di contributo in conto impianti e non è assoggettato a ritenuta del 4%.

Gli interventi che prevedono l’utilizzo di un componente, un impianto o una parte di impianto realizzati o sostituiti per i quali siano già stati riconosciuti gli incentivi previsti dal decreto, non possono essere ammessi all’incentivazione tuttavia l’ammontare dell’incentivo sarà la somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.