Cumulabilità e fiscalità

Gli incentivi per gli interventi realizzati da soggetti privati non sono cumulabili con altri incentivi statali, tra cui:

  • le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia
  • le detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente
  • i titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) per interventi di efficienza energetica negli usi finali dell’energia

Sono  cumulabili con:

  • i fondi di garanzia
  • i fondi di rotazione 
  • i contributi in conto interesse
  • altri incentivi non statali, nei limiti di un finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili.

 

Per interventi presso edifici pubblici o ad uso pubblico gli incentivi sono cumulabili, oltre che con i fondi di garanzia, con i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse, anche con contributi in conto capitale, non statali, nei limiti di un finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili.

Gli incentivi per gli interventi realizzati da soggetti privati titolari di reddito d’impresa o reddito agrario sono cumulabili con altri incentivi non statali, nel limite del 60% previsto dalla legislazione sugli aiuti di Stato.

L’incentivo erogato ha natura di contributo in conto impianti e non è assoggettato a ritenuta del 4%.

Gli interventi che prevedono l’utilizzo di un componente, un impianto o una parte di impianto realizzati o sostituiti per i quali siano già stati riconosciuti gli incentivi previsti dal decreto, non possono essere ammessi all’incentivazione tuttavia l’ammontare dell’incentivo sarà la somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.

Azioni sul documento

ultima modifica 2013-04-11T13:20:00+02:00
Questa pagina ti è stata utile?

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina