La legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017, modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019 prevede obblighi di pubblicazione per beneficiari di contributi, a partire da € 10.000,00.

La legge stabilisce che i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 125 devono pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni concernenti le concessioni di contributi/finanziamenti pubblici, ivi indicati, effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente (a partire dal 2018).

Con il decreto semplificazioni (decreto-legge 73/2022) è stata introdotta la possibilità di assolvere tale adempimento nell’ambito della nota integrativa al bilancio d’esercizio anche per i soggetti che scelgono di redigerla pur non essendone obbligati. In tal caso l’adempimento va assolto nel temine previsto per la redazione del bilancio, anziché entro il 30 giugno dell’anno successivo all’erogazione del beneficio.

soggetti beneficiari ai sensi del comma 125-bis, art. 1, L. n. 124/2017 - che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 c.c. -  devono pubblicare, nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato, gli importi e le informazioni riguardanti i contributi/finanziamenti pubblici, già indicati nel citato comma 125, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni, espressamente intese e individuate dall’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e dai soggetti di cui all’art.2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 (compresi quelli indicati in presenza delle condizioni previste al comma 3).

soggetti beneficiari che redigono il bilancio ex articolo 2435-bis c.c. (Bilancio in forma abbreviata) e quelli non tenuti a redigere la nota integrativa assolvono al relativo obbligo di pubblicazione, delle stesse informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 125 e 125-bis, L. n. 124/2017, comporta, a partire dal 1°gennaio 2024, delle sanzioni.

I commi 125-quater, quinquies e sexies concernono, rispettivamente, gli obblighi di pubblicazione riguardanti le erogazioni effettuate dalle amministrazioni centrali dello Stato, gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis, e gli obblighi di pubblicazione riguardanti le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, ex D.Lgs. n. 286/1998.

Il comma 126 estende gli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, anche in capo ad enti e società, controllati da amministrazioni dello Stato, con dovuta pubblicazione da effettuarsi nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa di bilancio, con previsione di relativa sanzione (pari a quanto erogato), in caso d’inosservanza degli stessi obblighi.

Gli obblighi di pubblicazione, di cui ai detti commi 125, 125-bis e 126, sussistono per importi a partire da € 10.000,00.

Si invitano tutti i soggetti comunque interessati a prendere conoscenza del testo, che qui si allega, come vigente e comprensivo delle modifiche effettuate nell’ambito dell’articolo 1, comma 125 e seguenti della legge n. 124/2017, concernenti gli obblighi di pubblicità da parte dei beneficiari di contributi/finanziamenti pubblici.

Legge n. 124/2017 come modificata. Testo coordinato

Beneficiari di cui all'articolo 1, comma 125

Trattasi di:

  1. associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell’Ambiente, ex art.13 L. n. 349/1986;
  2. associazioni di consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale, ex art.137 D.Lgs. n. 206/2005;
  3. associazioni, Onlus e fondazioni;
  4. cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, ex D.Lgs. n. 286/1998.

Beneficiari di cui all'articolo 1, comma 125-bis

Articolo 2195 c.c. “Imprenditori soggetti all’obbligo di registrazione“

Sono soggetti all’obbligo di registrazione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

  • un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  • un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  • un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  • un’attività bancaria o assicurativa;
  • altre attività ausiliarie delle precedenti.

Art. 2435-bis c.c. “Bilancio in forma abbreviata“

Le società, che non abbiamo emesso titoli  negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio  in forma abbreviata nei casi previsti dal citato articolo.

Contributi/finanziamenti pubblici

Per contributi e finanziamenti pubblici si intende: sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Pubbliche amministrazioni/soggetti erogatori

A titolo meramente indicativo si richiamano, quali soggetti erogatori:

  • le amministrazioni statali, quelle degli altri enti territoriali, e dei loro consorzi e associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali, locali;
  • gli enti pubblici economici e gli ordini professionali, le società in controllo pubblico ex lege, quelle controllate o partecipate alle condizioni previste, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a euro 500.000 e attività finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o d’indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
  • i soggetti con esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Sanzioni

L’inosservanza degli obblighi di pubblicazione comporta, a partire dal 1° gennaio 2024, una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia.