Caldaie

Sono ammessi interventi di sostituzione di generatori di calore a combustione (caldaie) con apparecchi caratterizzati da maggiore efficienza.
I generatori di calore sostituiti possono essere destinati, oltre all’impiego prevalente per climatizzazione invernale, anche alla produzione di acqua calda sanitaria. Non sono invece ammessi altri impieghi dell’energia termica, né la sola produzione di acqua calda sanitaria.

Gli interventi che comportano un incremento della potenza superiore al 10% rispetto a quella del generatore sostituito non sono ammessi in quanto configurano il potenziamento dell’impianto esistente.

Per gli interventi di installazione di generatori di calore a condensazione in sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti,  il Soggetto Responsabile dovrà presentare un’auto-dichiarazione circa il rispetto del piano di manutenzione in accordo alla normativa tecnica di riferimento. 

In particolare, è previsto che gli incentivi siano riconosciuti a condizione che, nel caso di generatori di calore a condensazione , siano effettuate le manutenzioni secondo la norma tecnica di riferimento per ciascun impianto o, se più restrittive, secondo le istruzioni per la manutenzione fornite dal fabbricante;

Tra i documenti da presentare nel caso di installazione di caldaie a condensazione con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kWt, in alternativa all'asseverazione del tecnico abilitato, vi è la dichiarazione del Soggetto Responsabile corredata da una certificazione dei produttori dei componenti impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto. 

Dovrà essere prodotta una documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 7 foto riportanti:

  • le targhe dei generatori sostituiti e installati
  • i generatori sostituiti e installati
  • la centrale termica, o il locale di installazione, ante-operam (presente il generatore sostituito) e post-operam (presente il generatore installato)
  • le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata

La documentazione da conservare a cura del soggetto responsabile comprende: 

  1. scheda tecnica del produttore del generatore di calore e delle valvole termostatiche o di altri sistemi di regolazione della portata (se di nuova installazione), che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto (allegato I), nonché delle pompe di circolazione di tipo elettronico a giri variabili;
  2. certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento; in alternativa, evidenza, nella fattura del fornitore del nuovo generatore, comprovante il ritiro e lo smaltimento del generatore di calore sostituito, oppure apposita fattura comprovante il ritiro e lo smaltimento da parte di operatori professionali;
  3. dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del Decreto ministeriale n. 37/2008, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell’impianto avente i requisiti professionali di cui all’art. 15 del Decreto legislativo n. 28/2011.
  4. libretto di centrale/d’impianto, come previsto da legislazione vigente;
  5. nel caso di installazione di caldaie a condensazione aventi potenza termica nominale al focolare maggiore o uguale a 35 kWt e inferiore a 100 kWt, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d’impianto;
  6. pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
  7. certificati di manutenzione dell’impianto rilasciati nelle annualità successive all’avvio dell’incentivo;
  8. nel caso in cui l’intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kW (art. 15, c.1):

- attestato di certificazione energetica post-operam (redatto secondo Decreto legislativo n. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali
  vigenti ove presenti);

- diagnosi energetica precedente l’intervento.

Pompe di calore

La documentazione richiesta è pressoché analoga a quella delle caldaie a condensazione ma per le pompe di calore elettriche viene richiesto anche il rapporto della prova (test report) eseguito secondo la norma UNI EN 14511, attestante il rispetto dei requisiti minimi di prestazione e le prestazioni, alle condizioni di valutazione normalizzate, realizzate da un Organismo accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025.

Collettori solari

L'approccio è il medesimo ai casi sopracitati, ma tra l'elenco dei documenti da produrre e conservare vi è il rapporto della prova (test report) eseguita secondo la norma UNI EN 12975, attestante il rispetto dei requisiti minimi di rendimento, rilasciato da un laboratorio accreditato.