Autorizzazioni per Impianti

Autorizzazioni per Impianti

Le funzioni della Regione

Cosa fa la Regione

traliccioLa materia energia rientra, ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, tra le materie sottoposte a potestà legislativa concorrente: spetta pertanto allo Stato definire le norme di principio e alla Regione la disciplina di dettaglio.

Con la legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004, “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”, la Regione ha esercitato questa potestà definendo, tra l’altro, le competenze autorizzative relativamente agli impianti energetici.

La legge regionale n. 26, nel rispetto delle previsioni statali, ha attribuito alla Regione la funzione di autorizzazione relativa agli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 Mega Watt termici.

La materia è stata profondamente modificata dalla legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015 sulla “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, con cui si è provveduto a riordinare il sistema di governo territoriale, nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali sulla nuova configurazione delle Province e della Città metropolitana.

In base ai principi di sussidiarietà, differenziazione, proporzionalità ed adeguatezza, sono state allocate a livello regionale le funzioni amministrative connesse al rilascio di autorizzazioni e allo svolgimento di controlli per la realizzazione di impianti e infrastrutture energetiche che nel vecchio assetto erano assegnate alle Province, fermo restando le funzioni che l’ordinamento ha assegnato ai Comuni ed alle loro Unioni. La legge regionale n. 13/2015 ha previsto che tali funzioni siano esercitate dalla Regione tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) al fine di garantire un maggior grado di efficienza nella gestione delle funzioni e rimandando l'individuazione della data della decorrenza delle funzioni ad un provvedimento della Giunta regionale.

Arpae e le funzioni esercitate per la Regione

La nuova Agenzia nasce dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) istituita con la legge regionale n. 44 del 19 aprile 1995 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia - Romagna) ed in essa confluisce il personale delle Province che svolgeva le funzioni in materia energetica.

Alla base di tale scelta c’è stata la volontà di creare un centro di competenze tecnico-ambientali che lavorando in sinergia potesse migliorare i risultati delle attività di interesse, definendo così un modello utile per una rinnovata governance territoriale a servizio dei cittadini e delle imprese della nostra Regione.

Le funzioni che la Regione esercita tramite ARPAE sono:

  • autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti sino a 150 KV e altri elettrodotti di interesse non nazionale;
  • autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia, salve le funzioni riservate alle competenze dello Stato;
  • autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di metanodotti di interesse non nazionale;
  • permessi di ricerca geotermici e concessioni geotermiche non espressamente riservati allo Stato;
  • autorizzazioni relative a oli minerali e GPL, di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239  e di cui al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, fatte salve quelle espressamente riservate allo Stato;
  • autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di biometano;
  • autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di bioraffinazione di cui al decreto del Ministro per lo sviluppo economico 9 ottobre 2013, n. 139;
  • autorizzazioni di infrastrutture di stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL) con capacità inferiore a 200 tonnellate e superiori o uguali a 50 tonnellate;
  • tutte le autorizzazioni in materia di energia non riservate dall'ordinamento allo Stato o ai Comuni e loro Unioni.

Inoltre, sempre mediante la sezione di ARPAE competente in materia di energia, sono esercitate le funzioni di affidamento dei servizi della distribuzione di gas naturale ai sensi del decreto del Ministro per lo sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 nei casi in cui sia stata individuata la Provincia come stazione appaltante, nonché il potere sostitutivo previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto, fatte salve le competenze dei Comuni in materia; sono altresì esercitate le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche, nonché le funzioni previste dall'articolo 26 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 in materia di supporto tecnico-scientifico, assistenza tecnica e attività di studio e ricerca e attività informativa, nonché le funzioni di osservatorio.

Con la deliberazione di Giunta regionale n. 2230 del 28 dicembre 2015 è stato fissato al 1° gennaio 2016 il termine per la decorrenza delle funzioni.

La stessa delibera, in ordine alla conclusione dei procedimenti in corso ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale n. 13 del 2015 ha previsto che “dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, l'ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentra altresì nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti, cura l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle relative sentenze”.

Pertanto a far data dal 1° gennaio 2016 l'Ente di riferimento per l'esercizio delle funzioni sopra puntualmente richiamate, fatte salve le competenze dello Stato e dei Comuni, è l'ARPAE ed in particolare le Strutture Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE territorialmente competenti.  

A chi rivolgersi

Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive
Viale Aldo Moro, 44  40127 Bologna
Tel. +39 051-5276425

email energia@regione.emilia-romagna.it
email certificata energia@postacert.regione.emilia-romagna.it

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ultima modifica 2023-05-08T13:58:26+01:00
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