Autorizzazioni per Impianti

Fonti energetiche fossili

Ricerca e coltivazione di idrocarburi

Cosa fa la Regione

L’Emilia-Romagna ha da sempre rivestito un ruolo di primo piano nell’esplorazione e nella produzione nazionale di idrocarburi.

Fin dalla seconda metà del 1800, l’area del piacentino fu la culla dell’industria petrolifera nazionale e nel 1891, a Fiorenzuola, entrò in attività la prima raffineria italiana di petrolio. Ad oggi, però, la produzione regionale di greggio è diventata marginale: i dati più recenti (2022) parlano di circa 22mila tonnellate di petrolio prodotte annualmente in Regione, pari allo 0,5% della produzione nazionale.

La Regione mantiene invece il primato per quanto riguarda la produzione di gas naturale, proveniente da concessioni di coltivazione sia terrestri che marittime. Nel 2022, la produzione regionale di metano è stata di 1,15 miliardi di m3, pari a circa un terzo del totale nazionale.

La gran parte degli impianti di estrazione si concentra nell’area di Ravenna, grazie al forte sviluppo del settore offshore avvenuto a partire dagli anni ’60 del secolo scorso. Da circa 20 anni, però, la produzione regionale di gas risulta in costante declino, a causa dell’assenza di significativi investimenti nell’esplorazione di nuove aree.

Non va dimenticata la presenza di un’importante attività nel campo dello stoccaggio, in cui la Regione ha avuto anche in questo caso un ruolo pioneristico; infatti, il primo impianto italiano di stoccaggio fu realizzato nel 1964 nel comune piacentino di Cortemaggiore. Attualmente, la capacità regionale di stoccaggio copre circa il 30% della capacità nazionale.

Il contesto normativo

La ricerca e coltivazione degli idrocarburi si inquadrano nel contesto del cosiddetto “diritto minerario” e rientrano anche nel settore energetico, materia di legislazione concorrente Stato/regioni.

In estrema sintesi si può dire che i giacimenti di idrocarburi sono di proprietà dello Stato (sistema demaniale) e che la loro ricerca e sfruttamento vengono effettuati da imprese private (italiane, comunitarie o provenienti da paesi per i quali esiste reciprocità nei riguardi di imprese italiane) in un regime giuridico di concessione (titolo minerario).

I principi alla base della normativa mineraria sono rimasti sostanzialmente inalterati dal 1927, anno di entrata in vigore del Regio decreto n. 1443, che – pur modificato e rimaneggiato più volte nel corso degli anni - rappresenta ancora oggi la norma di riferimento del settore.

Le procedure amministrative per il rilascio dei titoli minerari sono gestite dall’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), che fa parte della Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS) del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’UNMIG svolge un ruolo chiave, in quanto – tramite i laboratori e le sezioni territoriali - vigila sul regolare svolgimento dei lavori e sul rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’intero settore della prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, incluse le attività offshore.

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, inoltre, attraverso la Direzione generale valutazioni ambientali (VA) si occupa anche delle procedure nazionali di valutazione di impatto ambientale, che costituiscono dei procedimenti separati rispetto al rilascio dei titoli minerari.

Il ruolo della Regione

Nel settore delle fonti fossili, la Regione provvede alla formulazione di intese con lo Stato per:
 il rilascio dei titoli minerari relativi alla ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi;

  • l’autorizzazione delle opere che afferiscono alla rete nazionale dei gasdotti;
  • la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti fossili di potenza superiore a 300 MW;
  • la costruzione e l’esercizio della rete di trasmissione nazionale (RTN).

Si occupa inoltre di trasferire il contributo compensativo ai Comuni interessati dalla presenza di impianti di stoccaggio, ai sensi del D.lgs. n. 130/2010 e della Legge n. 244/2007.

La Regione ha anche il compito di concordare, con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero dell’economia e delle finanze, le modalità di utilizzo delle risorse del “Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico ed all’attivazione di una social card per i residenti delle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45 della Legge n. 99/2009 e attuato con decreto interministeriale del 25 febbraio 2016.

Il ruolo di ARPAE

La L.R. n. 13/2015 ha stabilito le modalità con cui la Regione, a partire dal 1° gennaio 2016, mediante l’apposita sezione dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE), esercita le funzioni amministrative in materia di energia.

In particolare, per quanto riguarda le fonti fossili, ARPAE si occupa di:

  • autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti sino a 150 KV e altri elettrodotti di interesse non nazionale;
  • autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia, salve le funzioni riservate alle competenze dello Stato;
  • autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di metanodotti di interesse non nazionale;
  • autorizzazioni relative a oli minerali e GPL, fatte salve quelle espressamente riservate allo Stato;
  • autorizzazioni di infrastrutture di stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL) con capacità inferiore a 200 tonnellate e superiori o uguali a 50 tonnellate;
  • tutte le autorizzazioni in materia di energia non riservate dall'ordinamento allo Stato o ai Comuni e loro Unioni.

A chi rivolgersi

Sportello energia 
email  sportelloenergia@regione.emilia-romagna.it

Azioni sul documento

ultima modifica 2024-03-13T10:49:57+01:00
Questa pagina ti è stata utile?

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina