Comunità energetiche e autoconsumo collettivo
I clienti finali, consumatori di energia elettrica, possono oggi associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, “condividendola". Questo grazie all'entrata in vigore del decreto-legge 162/19 (articolo 42bis) e dei relativi provvedimenti attuativi, quali la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE.
Ai fini dell'accesso a tale servizio il GSE ha pubblicato le “Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa".
Due sono le tipologie di configurazione ammesse all’incentivo:
- Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
- Comunità di energia rinnovabile;
Per l’accesso agli incentivi, inoltre, occorre rispettare alcuni requisiti ed in particolare:
- gli impianti di produzione di energia elettrica devono essere alimentati da fonti rinnovabili, ed essere entrati in esercizio a partire dal 1° marzo 2020 e fino all'adozione da parte del MiTE e di ARERA dei relativi provvedimenti che andranno ad aggiornare il quadro normativo di riferimento;
- gli impianti di produzione di energia elettrica devono avere potenza non superiore ai 200 kW
- nel caso di Gruppi di autoconsumatori i punti di connessione dei clienti finali e/o dei produttori e gli impianti di produzione, devono essere ubicati nell'area afferente al medesimo edificio o condominio;
- nel caso di Comunità energetiche rinnovabili i punti di connessione dei soggetti membri devono essere sottesi alla medesima cabina di trasformazione BT/MT (cabina secondaria).
L’incentivo viene erogato dal GSE per ciascun kWh di “energia elettrica condivisa” per un periodo di 20 anni. L'energia elettrica “condivisa" è definita come il minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dai consumatori che rilevano per la configurazioni.
Gli incentivi spettanti per ogni kWh di energia sono:
- una tariffa premio (pari a 100 €/MWh per i gruppi di autoconsumatori e 110 €/MWh per le comunità)
- un corrispettivo unitario (somma della tariffa di trasmissione per le utenze in bassa tensione, pari a 7,78 €/MWh per l’anno 2022, e del valore più elevato della componente variabile di distribuzione per le utenze altri usi in bassa tensione, pari a 0,59 €/MWh per l’anno 2022);
- nel caso di autoconsumo collettivo è previsto un contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate (prendendo a riferimento, a puro titolo di esempio, il Prezzo Unico Nazionale medio del 2021 si avrebbe un valore pari a circa 3,2 €/MWh per la bassa tensione e circa 1,5 €/MWh per la media tensione).
Beneficiari
- Imprese
- Cittadini
- Enti pubblici
Chi lo gestisce
- Gestore Servizi Energetici (GSE)
- ARERA