Superbonus
Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
L'agevolazione è stata più volte modificata nel corso degli anni. Secondo le attuali regole, il Superbonus spetta fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure:
- 90% per le spese sostenute nel 2023
- 70% per le spese sostenute nel 2024
- 65% per le spese sostenute nel 2025
La percentuale del 110%, inoltre, rimane in vigore fino al 2025 soltanto per gli interventi effettuati nei Comuni colpiti da eventi sismici e per quegli interventi i cui soggetti interessati sono Enti del Terzo Settore che svolgono servizi assistenziali e sociosanitari.
Per queste due tipologie di interventi è prevista inoltre la possibilità di usufruire ancora dello sconto in fattura e della cessione del credito, in alternativa rispetto alla fruizione diretta della detrazione.
Ricordiamo che partire dal 17 febbraio 2023, lo sconto in fattura e la cessione del credito sono stati bloccati per tutte le altre tipologie di interventi relativi al Superbonus.
Altra importante novità: partire dal 1° gennaio 2024, il Superbonus non viene più riconosciuto per lavori effettuati su villette e abitazioni unifamiliari.
Il Superbonus spetta in caso di:
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici
Oltre agli interventi sopra descritti e definiti "trainanti", rientrano nel Superbonus anche le spese per gli interventi cosiddetti "trainati", eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi trainanti di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:
- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
Per avere accesso all’agevolazione fiscale prevista dal Superbonus gli edifici oggetto dei lavori devono conseguire un miglioramento di almeno 2 classi energetiche.
Beneficiari
- Condomìni;
- Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento;
- Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
- Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
- Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Chi lo gestisce
- Agenzia delle entrate
- Enea
- Ministero delle imprese e del made in Italy