Low Carbon Economy ed efficienza energetica

Energy manager

Il quadro normativo

L’energy manager è il soggetto deputato ad occuparsi di tutto ciò che riguarda l’ambito energetico di un’impresa o di un ente pubblico, con l’obbiettivo di analizzare e migliorare i consumi ricorrendo in particolare a interventi di efficientamento energetico e di utilizzo delle fonti rinnovabili.

Si tratta di una figura professionale introdotta nel nostro ordinamento già nel 1982, con la legge n. 308, e successivamente meglio definita dall’articolo 19 della legge n. 10/1991.

Quest’ultima norma introduce la figura del “Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia” (ovvero dell’energy manager), prevedendone l’obbligo di nomina per quelle realtà che superano le seguenti soglie di consumo, espresse in tonnellate equivalenti di petrolio (tep):

  • 10.000 tep per le imprese del settore industriale;
  • 1.000 tep per i soggetti dei settori civile, trasporti e terziario (comprese le P.A.).

La presenza di un energy manager può essere importante anche per tutte quelle realtà in cui, pur non essendovi l’obbligo di nomina, il costo dell’energia ha comunque un impatto elevato sui costi di produzione di beni e/o servizi.

La FIRE (Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia) è l’ente incaricato di gestire le nomine degli energy manager. Entro il 30 aprile di ogni anno, la nomina va inviata alla FIRE che si occuperà poi di pubblicare l’elenco degli energy manager nominati.

Come stabilito dagli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 102/2014, a partire dal 19 luglio 2016 tutti i soggetti con energy manager nominato che intendono accedere al meccanismo incentivante dei Certificati bianchi (o continuare a beneficiarne, qualora già attivi) oppure eseguire diagnosi energetiche presso i soggetti obbligati (grandi imprese e imprese energivore), devono provvedere ad una certificazione da parte terza dell’energy manager ai sensi della norma UNI CEI 11339. Si tratta della norma tecnica che stabilisce i requisiti affinché un soggetto possa essere certificato Esperto in Gestione dell'Energia (EGE).

Compiti dell’energy manager

In linea generale, i compiti di un energy manager sono quelli di analizzare i consumi, ottimizzarli, promuovere interventi mirati all’efficienza energetica e all’uso delle fonti rinnovabili, per permettere di conseguire benefici economici ed energetici, oltre che ambientali.

Più nello specifico, le azioni tipicamente svolte da questa figura includono:

  • la presa di contatto con l’organizzazione e l’individuazione di figure di riferimento per lo svolgimento delle attività, come l’ufficio acquisti, i tecnici esperti di gestione dell’energia, i responsabili delle linee di processo, etc.;
  • la raccolta delle bollette, la valutazione dei consumi, la verifica dei contratti collegati ai servizi energetici, l’individuazione delle curve di carico giornaliere sia elettriche che termiche;
  • l’individuazione delle aree di consumo con maggior analisi di quelle a consumo più intenso, e creazione di un database riportante le informazioni;
  • l’identificazione degli indicatori di prestazioni energetiche per confrontare i consumi fra le differenti sedi e i valori tipici;
  • la realizzazione di diagnosi energetiche e degli studi di fattibilità;
  • le proposte di intervento per la riduzione degli sprechi, per i programmi di sensibilizzazione dei dipendenti, per gli investimenti su efficienza energetica e fonti rinnovabili con relativo monitoraggio e verifica dei risultati conseguiti;
  • l’aggiornamento costante alle modifiche delle normative e all’accesso agli incentivi;
  • la collaborazione con l’ufficio acquisti per promuovere i cosiddetti acquisti verdi (green procurement) e l’acquisto di macchinari caratterizzati da bassi consumi energetici.

Tutte queste attività possono essere proficuamente integrate con quelle previste dalla presenza di un sistema di gestione dell'energia ISO 50001. In questo modo, infatti, l’azione dell’energy manager si va ad inquadrare all’interno di una precisa politica aziendale, dotata di un piano di azione dettagliato e con obiettivi e target specifici.

Rapporto tra energy manager e EGE

Le figure dell’energy manager e dell’esperto in gestione dell’energia (EGE) presentano diverse somiglianze e alcune differenze. La differenza fondamentale è che quello di energy manager è un ruolo (svolto all’interno di un’azienda o di un ente), mentre l'EGE è una qualifica rilasciata a un esperto in energy management.

Nella pratica, possono presentarsi 3 casistiche:

  • un energy manager può essere al contempo un EGE. In molti casi si tratta della condizione ideale, poiché attesta che l’energy manager è in possesso dei requisiti stringenti previsti dalla norma UNI CEI 11339. La qualifica di EGE consente, ad esempio, ad un energy manager di una grande impresa o di un'impresa energivora di condurre direttamente le diagnosi energetiche obbligatorie previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 102/2014;
  • un energy manager può non essere un EGE. La nomina dell’energy manager, infatti, può avvenire indipendentemente dal rispetto dei requisiti previsti dalla norma UNI CEI 11339;
  • un EGE può non essere un energy manager. Il rispetto dei requisiti previsti dalla norma UNI CEI 11339 può avvenire anche al di fuori della nomina dell’energy manager. Questo è il caso, ad esempio, di un tecnico esterno che segue direttamente la realizzazione di un intervento di efficientamento energetico.

Per approfondire 

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ultima modifica 2023-11-08T10:55:45+01:00
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