Low Carbon Economy ed efficienza energetica

Imprese energetiche: Esco

Le Energy service company (ESCO) sono società di servizi energetici che realizzano interventi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e che supportano il cliente nel relativo investimento finanziario.

Quadro normativo e definizione di ESCO

Nella normativa italiana, il primo riconoscimento formale del ruolo delle ESCO avviene con il decreto ministeriale del 20 luglio 2004, nelle cui Linee guida si legge che le ESCO sono le "società, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che (…) hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l'offerta dei servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici".

Una più puntuale definizione è contenuta in un successivo provvedimento (decreto legislativo n. 115 del 30 maggio 2008), che definisce la ESCO come "persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici, ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti".

Nel 2010 è stata pubblicata la Norma UNI CEI 11352 "Gestione dell’energia – Società che forniscono servizi energetici (ESCO) – Requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti".

Questa importante norma tecnica delinea i requisiti minimi dei servizi di efficienza energetica e le capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che la ESCO deve possedere per poter offrire un servizio adeguato ai propri clienti.

Un'ESCO può richiedere volontariamente che la conformità a tale normativa venga accertata, mediante un processo di certificazione da parte di un organismo tecnico accreditato.

Secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 102/2014, a partire dal 19 luglio 2016 per poter eseguire diagnosi energetiche presso i cosiddetti “soggetti obbligati” (grandi imprese e imprese energivore) e per poter accedere ai Titoli di efficienza energetica (“Certificati bianchi”), le ESCO devono essere in possesso della certificazione secondo la citata Norma UNI CEI 11352.

Che cosa fa una ESCO

Le ESCO sono soggetti specializzati in grado di offrire ai loro clienti una vasta gamma di prestazioni, che comprendono:

  • la diagnosi energetica e l’audit energetico, finalizzati ad individuare le opportunità d’intervento;
  • lo studio di fattibilità relativamente agli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica;
  • la progettazione degli interventi;
  • il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti;
  • la realizzazione degli interventi;
  • la gestione degli impianti realizzati.

L’ambito di azione di una ESCO riguarda tutti i casi in cui sia possibile generare un risparmio di energia, attraverso un singolo intervento o – più comunemente – attraverso la combinazione di più interventi.

Come si ripaga una ESCO

Le ESCO sono in grado di offrire tutti questi servizi a costo zero per il cliente, sia esso un ente pubblico o un’azienda.

Questo mediante la stipula di particolari tipologie di contratto, che consentono loro di ripagarsi grazie ai risultati di risparmio energetico (e quindi economico) ottenuti a seguito dell’intervento, e in alcuni casi anche grazie al contestuale accesso agli incentivi nazionali per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili.

In poche parole, la ESCO rientra dai costi dell’investimento e dei servizi erogati attingendo ad una quota del risparmio conseguito. La differenza tra la bolletta energetica prima e dopo l’intervento spetta, per un periodo definito, in tutto o in parte alla ESCO stessa. Allo scadere dei termini contrattuali, l’utente entra in possesso dell’impianto rinnovato e può godere per il futuro dei benefici dovuti alla maggiore efficienza.

Un’altra fonte di utili per le ESCO è rappresentata dall’ottenimento dei Certificati bianchi, in numero corrispondente al risparmio energetico ottenuto dall'insieme degli interventi. Tali certificati vengono rivenduti alle società di distribuzione di elettricità e gas, a cui è imposto per legge di realizzare determinati livelli di efficienza energetica o di acquistare le quote corrispondenti sul mercato.

Il contratto di rendimento energetico (EPC)

Il contratto di rendimento energetico, noto anche con il termine EPC (Energy Performance Contract), rappresenta la tipica forma contrattuale utilizzata dalle ESCO.

Tale tipologia di contratto impegna il soggetto "fornitore" - la ESCO - ad effettuare una serie di interventi integrati di efficientamento di un sistema energetico di proprietà di altro soggetto ("beneficiario"), a fronte di un corrispettivo correlato all’entità dei risparmi energetici ottenuti in seguito agli interventi e preventivamente individuati in fase di studio di fattibilità tecnica ed economica.

Il rapporto contrattuale obbliga la ESCO ad occuparsi di tutte le attività di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione dell’intervento individuato, assumendo su di sé il rischio tecnico e, a seconda delle diverse varianti contrattuali, anche il rischio finanziario. La caratteristica fondamentale è data dal fatto che la ESCO viene ripagata sulla base dell’effettivo risparmio ottenuto dal cliente grazie agli interventi di efficientamento energetico.

Il contratto di rendimento energetico coinvolge normalmente due parti, il beneficiario e il fornitore. Nella gran parte dei casi è il fornitore stesso – ovvero la ESCO - a finanziare gli interventi, ma può anche assumersi l’onere di reperire le risorse finanziarie coinvolgendo soggetti terzi (gli istituti di credito).

Qualora il soggetto finanziatore sia diverso dal fornitore, si configura un rapporto trilaterale che vede il coinvolgimento diretto dell’istituto di credito all’interno del contratto EPC.

In entrambi i casi, si tratta di un ricorso al meccanismo del cosiddetto Finanziamento Tramite Terzi (FTT), che nel decreto legislativo n. 115 del 30 maggio 2008 viene definito come un "accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell’efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO".

Per approfondire

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-11-08T11:16:18+01:00
Questa pagina ti è stata utile?

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina