Costruire e riqualificare

Obblighi dei consumi e produzione da FER degli edifici

Gli obblighi di rinnovabili termiche ed elettriche previsti dalla D.G.R. 1261/2022

Con delibera della Giunta regionale n.1261 del 25 luglio 2022, la Regione Emilia-Romagna ha recepito le novità in materia di requisiti minimi di prestazione energetica introdotte dalla direttiva europea 2018/2001, recepita a livello nazionale con il d.lgs. 199/2021, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Le novità più significative riguardano la modifica delle disposizioni sulle percentuali minime di consumo di energia termica ed elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili (FER) negli edifici privati e pubblici di nuova costruzione e in quelli esistenti soggetti ad una ristrutturazione rilevante.

Tutte le novità si applicano ai titoli abilitativi e agli interventi presentati a partire dal 28 luglio 2022, data di entrata in vigore della delibera regionale.

Obbligo di rinnovabili termiche

Per quanta riguarda il consumo di energia termica da FER, la D.G.R. 1261/2022 stabilisce che gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti soggetti a ristrutturazione rilevante devono essere progettati e realizzati in modo da garantire l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili rispettando le seguenti soglie minime:

  • 60% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata fino al 31 dicembre 2023;
  • 70% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e 70% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2024;
  • 80% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e 80% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2026.

Tali valori limite sono ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici (art. A-7 della L.R. 20/2000) e incrementati del 10% per gli edifici pubblici.

Gli obblighi per le rinnovabili termiche si intendono soddisfatti anche con il rispetto delle seguenti condizioni alternative:

  • mediante il collegamento a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente, così come definito dall'articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo n. 102/2014, purché il teleriscaldamento copra l'intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e/o il teleraffrescamento copra l'intero fabbisogno energia termica per raffrescamento;
  • con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento e in grado di produrre energia termica a copertura di quote equivalenti dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Va sottolineato che le percentuali minime fissate dalla Regione a partire dal 1° gennaio 2024 sono superiori a quelle stabilite dalla normativa nazionale (d.lgs. 199/2021) e risultano invece coerenti con quanto previsto nella proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (n. COM(2021) 802 definitivo).

Obbligo di rinnovabili elettriche

Sempre per gli edifici di nuova costruzione e per quelli esistenti soggetti a ristrutturazione rilevante, è obbligatoria l’installazione (sopra o all’interno del fabbricato o nelle relative pertinenze) di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, asserviti agli utilizzi elettrici dell'edificio, con caratteristiche tali da garantire il contemporaneo rispetto delle seguenti condizioni:

  • potenza elettrica P installata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 m2 di superficie climatizzata di edifici ad uso non residenziale;
  • potenza elettrica P installata non inferiore a P = Sq x 0,05, dove Sq è la superficie coperta del fabbricato misurata in m2.

Tali valori limite sono ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici (art. A-7 della L.R. 20/2000) e incrementati del 10% per gli edifici pubblici.

Gli obblighi per le rinnovabili elettriche si intendono soddisfatti anche con il rispetto delle seguenti condizioni alternative:

  • mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale, alimentati da fonti rinnovabili, ovvero da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, siti nel territorio del comune dove è ubicato l'edificio medesimo o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso di specifici accordi;
  • con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento in grado di coprire quote equivalenti in potenza elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili o con la copertura di una quota equivalente in potenza elettrica mediante il collegamento ad un sistema efficiente di utenza (SEU), alimentato da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento;
  • mediante la partecipazione, in quote equivalenti, a comunità energetiche rinnovabili situate nel territorio del comune dove è ubicato l’edificio.

In caso di utilizzo di pannelli solari termici e/o fotovoltaici

In caso di installazione di pannelli solari termici e/o fotovoltaici per soddisfare le quote minime di FER, è stabilito che tali componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

Nel caso di tetti piani, la quota massima, riferita all'asse mediano dei pannelli, deve risultare non superiore all'altezza minima della balaustra perimetrale. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale, l'altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 30 cm.

Attestazione del rispetto dei requisiti

Le modalità attraverso cui viene assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di progetto; si tratta del documento con cui il progettista o i progettisti, nell’ambito delle rispettive competenze, attestano la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici ai sensi della normativa vigente.

La relazione tecnica deve riportare anche gli eventuali casi di impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di dotazione minima di energia da fonti rinnovabili. Tale impossibilità deve essere dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

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ultima modifica 2023-11-02T14:53:56+02:00
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