Dal 1° gennaio del 2009, la Regione Emilia-Romagna, con l’approvazione della DAL 156/2008 si è dotata di una propria disciplina in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici e del relativo catasto regionale informatizzato, denominato SACE (Sistema di Accreditamento per la Certificazione Energetica degli edifici).

La DAL 156/2008 è stata sostituita dalla D.G.R. n. 1275/2015 e s.m.i., in vigore dal 1° ottobre del 2015 ed attualmente vigente.

Dal 1° gennaio  2009 sono pertanto raccolti nel catasto energetico SACE gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) emessi nella Regione Emilia-Romagna.

Dal 1° ottobre 2015, con l'entrata in vigore della D.G.R. n. 1275/2015 e ss.mm. gli APE sono associati alla singola unità immobiliare.

L’elevatissimo numero di APE emessi e registrati sul SACE, costituisce un patrimonio prezioso di dati relativi alla prestazione energetica delle unità immobiliari su scala regionale.

Attestato di Prestazione Energetica: obblighi e contenuti

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento che riporta, in maniera sintetica, le principali informazioni tecniche ed energetiche dell’unità immobiliare. In particolare, sono riportate le prestazioni energetiche dell’involucro, degli impianti e la classe energetica.

L’APE deve contenere obbligatoriamente anche i suggerimenti e le raccomandazioni sugli interventi più significativi ed economicamente convenienti, che potrebbero essere effettuati sull’immobile per migliorarne la prestazione energetica.

Le classi energetiche sono dieci (A4 / A3 / A2 / A1 / B / C / D / E / F / G) e individuano un range della prestazione energetica, partendo dalla classe migliore corrispondente alla lettera A4 (edificio più efficiente) fino alla classe con la peggiore prestazione energetica (edificio meno efficiente) individuata con la lettera G.

La classe è determinata in base all’indice di prestazione energetica “EP”, espresso in chilowattora per metro quadro anno (kWh/m2/anno), dell’edificio reale e di un edificio “virtuale” di riferimento, identico per geometria, orientamento e ubicazione, ma con caratteristiche prestazionali dell’involucro e degli impianti predefiniti individuati dalla normativa.

La prestazione energetica è calcolata per tutti i servizi energetici eventualmente presenti, che possono essere: climatizzazione invernale ed estiva, produzione di acqua calda sanitaria e ventilazione meccanica, a cui si aggiungono - per le destinazioni non residenziali - illuminazione artificiale e sistemi di trasporto di persone o cose (es. ascensori).

In base alle disposizioni vigenti, in Emilia-Romagna è obbligatorio predisporre e registrare l’APE nel caso di:

  • edifici di nuova costruzione, inclusi i casi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante. In questi casi l’APE deve essere consegnato in sede di richiesta della domanda di agibilità;
  • unità immobiliari o edifici esistenti in caso di vendita, trasferimento a titolo gratuito o di nuova locazione, qualora l'edificio non ne sia già dotato;
  • edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 m2, qualora l'edificio non ne sia già dotato.

Nel caso di immobili privi di impianto termico è comunque obbligatorio redigere l’APE considerando un impianto virtuale per la climatizzazione invernale.

Per la registrazione dell’APE è previsto il versamento di un contributo economico da parte dei soggetti certificatori in accordo al comma 7 dell’art. 25-ter della L.R. n. 26/2004 e ss.mm.ii.

L’APE ha una validità di 10 anni, a partire dalla data di emissione e registrazione presso il SACE(Sistema Accreditamento Certificazione Energetica) e deve essere rilasciato, mediante firma digitale, da un soggetto certificatore iscritto nell'elenco regionale.

Ogni APE registrato nel SACE è munito di un codice univoco identificativo.

 L’APE può essere annullato prima della naturale scadenza (10 anni) in conseguenza di una rilevazione di non conformità con relativo Verbale di Accertamento nell’ambito delle campagne di controllo, oppure nel caso di errato inserimento dei dati catastali dell’immobile.

A partire dal 1° gennaio 2016 l’Organismo Regionale di Accreditamento realizza campagne annuali di controllo di qualità sui contenuti degli Attestati di Prestazione Energetica, mediante un accertamento documentale e un’ispezione in sito, svolti da Agenti Accertatori accreditati dalla Regione Emilia-Romagna. La finalità dei controlli è quella di migliorare la qualità sui contenuti degli APE e, nel caso l’Agente Accertatore dovesse individuare situazioni non conformi, è prevista l’applicazione delle relative sanzioni amministrative in accordo alla legislazione vigente.

Per il singolo cittadino l'APE rappresenta un utile strumento informativo della performance energetica dell'unità immobiliare sia dal punto di vista dell'involucro che degli impianti, nonché dei consumi energetici in condizioni standard. L'unità immobiliare oggetto di Attestazione della prestazione energetica può essere associata a una delle seguenti destinazioni d'uso in accordo al D.P.R. n. 412/1993: E.1 Residenze; E.2 Uffici; E.3 Ospedali e case di cura; E.4 Attività ricreative; E.5 Attività commerciali; E.6 Attività sportive; E.7 Scuole; E.8 Attività industriali.      

L'APE comprende i dati informativi relativi alla prestazione energetica propri dell'unità immobiliare, espressi in modo tale da consentire al proprietario, al locatario, al compratore, di valutare e confrontare con immediatezza la prestazione energetica dell'unità immobiliare, in forma sintetica. Si riportano di seguito alcune pagine essenziali che costituiscono l'APE e si descrivono i contenuti.

In particolare nella sezione 4 sono riportate le caratteristiche prestazionali tra cui:

  • il valore dell'indice di prestazione energetica globale (EPgl,nren, ovvero il fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti) e la relativa classe energetica (rapportata ad una scala da A4 (edificio più efficiente) a G (edificio meno efficiente);
  • la valutazione qualitativa sintetica della capacità dell'involucro edilizio di isolare termicamente sia in estate che in inverno al netto del rendimento degli impianti presenti (i valori sono riportati nella sezione 6);
  • la classificazione dell'edificio come "Edificio a energia quasi zero", ovvero ad altissima prestazione energetica.

Nella sezione 5 sono riportate le prestazioni energetiche degli impianti presenti, con valori relativi a indici di prestazione energetica rinnovabile (EPren) e non (EPnren), emissioni di CO2 (in kg/anno), consumi per vettore energetico impiegato (quantità annua consumata di metano, energia elettrica, ecc.).

Nella sezione 8 sono fornite indicazioni tecniche ed economiche sintetiche su interventi di efficientamento energetico.

Nella sezione 9 è indicata la quantità di energia esportata.

Ricerca Attestati di Prestazione Energetica annullati

La disciplina della Regione Emilia-Romagna in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici, ai sensi della DGR 1275/2015 e s.m.i. all'art.1 comma 16, prevede che "la validità dell'attestato di prestazione energetica ha una durata temporale di dieci anni a partire dalla registrazione." e che "l'eventuale aggiornamento di un attestato di prestazione energetica non incide sulla sua validità temporale".

Dopo 10 anni dalla registrazione nel Sistema Accreditamento Certificazione Energetica (SACE) l'Attestato di Prestazione Energetica NON E' VALIDO per gli usi previsti dalla disciplina regionale e nazionale. Il sistema provvede all'annullamento degli attestati passati i 10 anni dalla data di registrazione. Non è pertanto possibile consultare i dati o prendere in carico l'APE per effettuarne la revisione. Resta possibile emettere un NUOVO Attestato di Prestazione Energetica per i medesimi dati catastali, nei casi per i quali vi sia necessità come previsto dalla disciplina regionale (DGR 1275/2015 e s.m.i. art.3).

Gli Attestati di Prestazione possono essere annullati anche su specifica e formale richiesta del soggetto certificatore nei casi:

1. errato inserimento dei dati catastali identificativo dell’immobile;

2. a seguito di Verbale di Accertamento con possibilità di ricorso alla Diffida Amministrativa, ai sensi della DGR 1275/2015 art. 6 comma 12 e Allegato A-6.

La sezione "Ricerca Attestati di Prestazione Energetica annullati", sul portale SACE, consente ai cittadini in possesso di un APE dotato di codice univoco identificativo, di verificarne la validità.

Il SACE consente di verificare se un Attestato di Prestazione Energetica è valido oppure non è valido, inserendo il CODICE IDENTIFICATIVO nel motore di ricerca.