Efficienza energetica

Il concetto di efficienza energetica applicato agli edifici viene utilizzato sia per indicare quelle soluzioni tecnologiche la cui adozione riduce l’impiego di energia (termica o elettrica) necessaria per conseguire un determinato obiettivo (ad esempio: livello di riscaldamento, produzione acqua calda, illuminazione, eccetera), sia quelle che hanno come finalità la produzione in loco di energia (mediante impianti fotovoltaici, geotermici, solare termici eccetera), in sostituzione dell’approvvigionamento “tradizionale” (ossia fotovoltaico, eolico, biomasse e solare termico).
In tale contesto si parla di casa passiva per individuare quegli edifici che hanno adottato soluzioni tecnologiche finalizzate a ridurre i consumi energetici (ad esempio isolamento delle pareti, delle coperture, vetrate termiche); si parla di casa attiva per individuare quegli edifici che oltre a disporre di soluzioni orientate al risparmio energetico hanno impianti (fotovoltaici, eolici, geotermici, biomasse, ...) in grado di produrre energia sino a sopperire alle necessità energetiche dell’edificio.
Sul tema del rendimento energetico degli edifici la Regione Emilia-Romagna è intervenuta con Delibera dell’Assemblea legislativa n. 156 del 4 marzo 2008, modificata in ultimo con la Delibera della Giunta regionale n. 1366 del 26 settembre 2011.
Con le modifiche apportate, che hanno effetto a partire dal 31 maggio 2012, sono richiesti nuovi standard prestazionali per gli edifici, per cui si prevede un incremento dell'uso di fonti rinnovabili fino ad arrivare al 50% dell’intero consumo di energia termica dell’edificio (per la climatizzazione e per la produzione di acqua calda sanitaria) e di produzione di energia elettrica.
Sempre in materia di fonti rinnovabili di energia, la nuova disciplina introduce specifici criteri per la determinazione della quantità di energia resa disponibile dalle pompe di calore e qualificabile come rinnovabile.
Un’altra significativa modifica riguarda l’attestato di certificazione energetica degli edifici: l'indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell’attestato devono essere riportati negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari.